INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE
Giurisprudenza
In caso di cancellazione della società dal Registro delle imprese in pendenza di giudizio, il processo proseguirà nei confronti dei soci indipendentemente dalla percezione di utili – Con sentenza del 23 agosto 2023, n. 25108, la Corte di Cassazione ha confermato il principio – già scolpito, ex multis, nella sentenza del 7 aprile 2017, n. 9094 – secondo cui, laddove la società di capitali che abbia impugnato l’avviso di accertamento spiccato nei suoi confronti si cancelli dal Registro delle imprese in pendenza di giudizio, il processo proseguirà nei confronti dei soci “indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione”, atteso che l’Agenzia delle Entrate ha interesse, in ogni caso, a procurarsi un titolo esecutivo da far valere nei confronti dei soggetti fiscalmente responsabili ai sensi degli artt. 2495, c.c., e 36, d.P.R. n. 602/1973. La Corte Suprema ha altresì precisato che “Resta salva ogni questione sull’effettivo percepimento di detti utili, che potrà essere posta solo in sede di riscossione, con conseguente mancanza di interesse del socio a far valere, in queste sede, le questioni di ripartizione dell’onere probatorio”.
Il cessionario può richiedere il rimborso dell’Iva indebitamente versata direttamente nei confronti dell’Erario – Con sentenza del 7 settembre 2023, causa C-453/22, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che il cessionario, soggetto passivo dell’Iva, al quale sia stata applicata un’aliquota Iva più elevata rispetto a quella dovuta, ha diritto a chiedere direttamente all’Erario il rimborso della maggiore Iva versata, qualora non possa più ottenerne la restituzione da parte del cedente a causa dell’intervenuta prescrizione secondo il diritto nazionale. Sulla scorta di tale principio, la Corte di Giustizia ha precisato che, in tali casi, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata, unitamente agli interessi, in ragione delle “perdite derivanti dall’indisponibilità di somme di danaro a seguito dell’esigibilità anticipata dell’imposta”.
Il documento è reperibile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0453&qid=1694796521096.
L’esenzione degli interessi richiede il mero assoggettamento potenziale a imposta nello Stato del percepiente – Con sentenza dell’8 settembre 2023, n. 26183, la Corte di Cassazione ha statuito che, ai fini dell’esenzione da ritenuta sugli interessi attivi corrisposti da una società italiana alla consociata svizzera, è necessario e sufficiente che la normativa interna dello Stato della società [continua..]