Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La composizione negoziata della crisi alla luce dei dati dell'Osservatorio di Unioncamere (di Maurizio Irrera, Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Torino)


Partendo dai dati dell’Osservatorio di Unioncamere in merito alle procedure di composizione negoziata della crisi instaurate e concluse a partire dall’entrata in vigore del d.l. n. 118/2021, l’Autore si sofferma sulle ragioni che hanno limitato sino ad ora l’accesso allo strumento, individuandole principalmente nell’incapacità dell’im­presa di individuare per tempo i segnali di crisi e nelle difficoltà di trattare con taluni creditori istituzionali (banche, erario e istituti previdenziali). Osserva, peraltro, come tali ragioni di scarso successo della composizione negoziata siano collegate e che, pertanto, al fine di rendere maggiormente fruttuose le negoziazioni con i creditori sembra opportuno che le imprese agiscano tempestivamente, sì da rendere maggiormente conveniente – anche per i creditori – la strada della composizione negoziata rispetto a quella del concordato semplificato, che potrebbe conseguire al fallimento delle negoziazioni.

The negotiated assessment of business crisis according to the data of Unioncamere Observatory

Moving from Unioncamere Observatory’s data related to the proceedings of negotiated assesment of business crisis started and finished since the Italian Leg. Decree n. 118/2021 is entered into force, the Author reflects about the reasons that, until now, have limited the access to such form of business crisis composition, finding that the main reasons are both the enterprises unability to promplty identify financial crisis signals and the difficulties to negotiate with some institutional creditors (i.e. banks, tax authorities and social security insitutions). Furthermore, the Author observes that the aforesaid reasons for the lack of success of the negotiated assessment are linked among them; and consequently, to the aim of give the negotiations with creditors more profitabile, the enterprises should act promptly, making – also for creditors – the negotiated assesment more convenient than the procedure of simplified arrangement with creditors (“concordato semplificato”), which could follow the failure of the negotiations.

1. I dati di Unioncamere sull’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi Nell’affrontare il tema della composizione negoziata della crisi che mi è stato assegnato, mi sembra opportuno partire – per così dire – dal fondo e, dunque, dai dati di Unioncamere. Abbiamo la fortuna di poter ricevere da Unioncamere tutti i mesi un aggiornamento puntuale sull’impiego dello strumento composizione negoziata. Gli ultimi dati pubblicati sono quelli del 21 aprile, dunque molto recenti [1]. La composizione negoziata, come è noto, introdotta nel nostro ordinamento con d.l. 24 agosto 2021, n. 118, ha avuto il suo avvio operativo il 15 novembre 2021 ed è poi migrata nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Sono 767 le istanze presentate al 15 maggio 2023. Lo strumento sembra avere un crescente utilizzo considerato che l’incremento delle istanze rispetto al semestre precedente è di oltre il 60%. Oggi la media è di circa 46 istanze al mese, un numero ancora piuttosto basso e concentrato per il 59% in alcune regioni (Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia). L’incremento segnalato fa ben sperare e occorrerà osservare i prossimi mesi per capire quando il dato si sarà stabilizzato. Quando il d.l. n. 118/2021 è stato emanato – con questo numero curioso (118) che, come tutti sanno, è il numero telefonico di riferimento per tutti i casi di richiesta di soccorso sanitario e la cui funzione sembra essere in perfetta linea con l’“essenza” della composizione negoziata – i giudizi, da parte di molti, erano stati scettici e, da parte di altri, molto negativi. Io, fin dall’inizio, avevo espresso, invece, un giudizio prognostico positivo in termini di impiego dello strumento, anche se al momento i numeri che abbiamo a disposizione sembrerebbero dare torto a questa previsione perché delle 316 istanze già chiuse (che rappresentano quasi il 42% del totale con una durata media delle trattative pari a 170 giorni) hanno avuto esito favorevole solo 39 di esse (pari a poco più del 12% del totale delle istanze chiuse). Come la stessa Unioncamere segnala, peraltro, il numero delle istanze chiuse favorevolmente è passato da tre a 39 casi, facendo dunque ben sperare per il futuro. Credo si tratti di dare il giusto tempo di rodaggio alla composizione negoziata perché ritengo che questa possa essere una novità anche culturalmente molto importante per il nostro ordinamento, ma che deve ancor farsi strada. 2. Composizione negoziata e misure protettive Passando ad un altro dato, giova osservare come, sempre in base a quanto emerge dall’Osservatorio di Unioncamere, risulti un numero molto consistente di imprese che chiedono l’applicazione ex art. 18 CCI di misure protettive (pari ad oltre il 72% dei casi). Questo, in concreto, significa, a mio avviso, che [continua..]

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