Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Tutela del terzo creditore e recupero dell'azienda sequestrata al mercato legale (di Fabio Pantaleo, Responsabile Gruppo UniCredit misure di Prevenzione Patrimoniali e Fabrizia Caruso, Avvocato)


L’aggressione dei patrimoni di provenienza illecita è ormai considerata strumento primario di contrasto alla criminalità organizzata, come confermato dal crescente interesse degli Stati Membri verso il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, da tempo vigente in Italia.

I dati evidenziati sia dalla Relazione semestrale al Parlamento sui beni sequestrati e confiscati ex art. 49 D.lgs. 159/2011 che dalla relazione della Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.) art. 112, comma 1, d.lgs. 159/2011, dimostrano l’efficacia in sede ablativa della normativa contenuta nel Codice Antimafia.

Di tenore opposto, invece, il dato evidenziato dalla A.N.B.S.C inerente le aziende confiscate, poste in liquidazione, ovvero non più attive, in misura pari ad oltre il 90%.

Si tratta di una percentuale elevatissima con conseguenze disastrose in ordine al venir meno del valore delle aziende che avrebbero dovuto essere restituite alla Comunità Legale, con perdite di posti di lavoro inaccettabili e conseguenti gravi ricadute sul tessuto economico sociale dei territori maggiormente esposti al condizionamento della criminalità organizzata.

Trascorsi 12 anni dalla emanazione del Codice Antimafia si ritiene, pertanto, doveroso individuare i punti di intervento diretti a consentire la restituzione al mercato legale delle aziende sequestrate.

La scarsa efficacia degli strumenti normativi posti a tutela del terzo creditore costituisce, ad avviso di chi scrive, una delle cause che impediscono la collaborazione tra fornitori/banche/professionisti e le amministrazioni giudiziarie. Analogo ragionamento attiene ai rapporti di lavoro ritenuti strategici per la prosecuzione dell’attività tipica.

La criticità sopra evidenziata non riguarda soltanto ai crediti riferiti al periodo antecedente al sequestro per i quali il terzo ha ottenuto il riconoscimento della buona fede nell’ambito del procedimento ex art. 57 e segg., dec. cit., di fatto sostanzialmente irrecuperabili, ma anche i crediti sorti in costanza di amministrazione giudiziaria, fatto che determina l’oggettiva impossibilità per l’azienda sequestrata di prosecuzione dell’attività tipica ancorché autorizzata ex art. 41, dec. cit., dal Tribunale.

Protection of the third-party creditor and recovery of the seized company to the legal market

The aggression of assets of illicit origin is now considered a primary tool to combact organized crime, as confirmed by the growing interest of member states in the system of asset prevention measures, which has long been in place in Italy.

The data highlighted by both the Semiannual Report to Parliament on seized and confiscated assets ex art. 49 Legislative Decree 159/2011, and the report of the National Agency for the Administration and Destruction of Assets Seized and Confiscated from Organized Crime (A.N.B.S.C.) art. 112, paragraph 1, Legislative Decree 159/2011, demonstrate the effectiveness in ablative measures of the regulations contained in the Anti-Mafia Code.

Of opposite tenor, on the other hand, is the figure highlighted by the A.N.B.S.C concerning confiscated companies, placed in liquidation, that is, no longer active, amounting to more than 90 percent.

This is a very high percentage with disastrous consequences regarding the loss of value of the companies that should have been returned to the Legal Community, with unacceptable job losses and consequent serious repercussions on the social economic fabric of the territories most exposed to the conditioning of organized crime.

Twelve years after the enactment of the Anti-Mafia Code, it is therefore deemed necessary to identify the points of intervention aimed at enabling the return of seized companies to the legal market.

The ineffectiveness of the regulatory instruments placed to protect the third-party creditor constitutes, in the opinion of the writer, one of the causes that prevent collaboration between suppliers/banks/professionals and judicial administrations. Similar reasoning pertains to labour relations considered strategic for the continuation of the typical activity.

The criticality highlighted above does not only concern credits referring to the period prior to the seizure for which the third party has obtained the recognition of good faith within the framework of the procedure pursuant to art. 57 dec. which are in fact substantially unrecoverable, but also credits arising during judicial administration, a fact that determines the objective impossibility for the seized company to continue its typical activity even though authorized pursuant to art. 41 dec. by the Court.

1. L’evoluzione normativa L’aggressione dei patrimoni di provenienza illecita è ormai considerata quale strumento primario di contrasto nei confronti della criminalità organizzata. La materia è stata oggetto di numerosi interventi normativi, non sempre organici, diretti a sottrarre alle mafie la disponibilità di ingenti risorse per poi consentirne la restituzione alla comunità legale. Le leggi 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. legge Rognoni-La Torre), costituiscono le pietre angolari del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, il cui scopo è sottrarre alle mafie la disponibilità di ingenti risorse finanziarie di provenienza illecita e consentirne la restituzione al mercato legale. L’obiettiva efficacia dello strumento normativo, con particolare riferimento alle norme ablative, ha determinato il progressivo ampliamento della platea dei reati. La legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. legge Reale) ha esteso il sistema della prevenzione ai fenomeni eversivi e terroristici, e nel 1992 il Legislatore (d.l. 306 convertito in legge n. 356/1992 intitolato “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”) ha introdotto all’art. 12-sexies una nuova fattispecie di confisca, la c.d. confisca allargata o estesa, che si aggiunge a quella penale e di prevenzione, prevede l’utilizzo delle misure di sicurezza patrimoniali anche nei casi di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Gli anni 2008/2009 sono stati gli anni dei c.d. “pacchetti sicurezza”. In particolare, il d.l. n. 92/2008 (convertito con legge n. 125/2008) recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, ha esteso l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ai soggetti imputati dei reati ex art. 51, comma 3-bis, c.p.p., ed ha abrogato l’art. 14 della legge n. 55/1990. Il Legislatore della legge n. 94/2009 è, invece, intervenuto per porre rimedio alle gravi inefficienze già allora rilevate in ordine alla gestione e l’as­segnazione dei patrimoni sottratti alle organizzazioni mafiose, adottando misure dirette a coordinare le diverse normative e promuovendo soluzioni dirette a rendere il procedimento più rapido e snello. In tale variegato quadro normativo, si innesta l’approvazione del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 [1] (c.d. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”) che ha operato una rivisitazione sistematica della disciplina normativa dedicata alle misure di prevenzione e che, in virtù dell’espressa abrogazione contenuta all’art. 120 delle precedenti fonti in materia (le citate leggi Rognoni-La Torre e Reale), costituisce il principale punto di riferimento sedes materiae. L’art. 12-sexies del d.l. n. [continua..]

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