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Funzione informativa e invalidità del bilancio

Fabio Nieddu Arrica. Dottore di ricerca in Diritto commerciale.

Rielaborazione dell’intervento svolto in occasione del Laboratorio di diritto commerciale “La nuova disciplina del bilancio di esercizio” in occasione della presentazione del volume Il bilancio d’esercizio di Cagnasso, De Angelis, Racugno, nel Commentario Schlesinger-Busnelli, 2018, tenutosi in data 14 dicembre 2018 presso il Campus Luigi Einaudi nella Università degli Studi di Torino.

L’articolo si sofferma sul nesso tra funzione informativa del bilancio e invalidità della relativa delibera di approvazione, evidenziando alcuni orientamenti giurisprudenziali incentrati sulla valorizzazione dell’informazione contabile quale criterio per restringere od estendere gli spazi di impugnativa di bilancio.

Accounting Information and Legal Formalism

This paper deals with the connection between the accounting information and invalidity of financial statement approval resolutions. It focuses on jurisprudence guidelines based on the valorization of accounting information as criterion to restrict or extend the litigation space.

1. Introduzione

Le relazioni che abbiamo ascoltato hanno messo in evidenza, anche in una prospettiva storica, le due sostanziali direttrici dell’evoluzione del diritto contabile verso: 1) la valorizzazione della funzione informativa del bilancio d’e­sercizio; 2) il parziale superamento di una concezione del bilancio esclusivamente come strumento finalizzato a misurare il risultato economico del­l’im­presa nell’esercizio di riferimento.

Su questa premessa mi propongo di mettere a fuoco il nesso tra funzione informativa del bilancio e nullità della relativa delibera di approvazione; la giurisprudenza sul bilancio è infatti in larghissima parte formata sulle impugnative, sicché le sentenze sulla patologiadel bilancio contengono informazioni e considerazioni essenziali anche sulla fisiologia del bilancio.

2. La funzione informativa del bilancio come criterio di valutazione della fondatezza dell’impugnativa

Il punto di partenza del ragionamento (che in questa sede possiamo assumere come pacifico in ragione del consolidato orientamento della giurisprudenza) è che i vizi di contenuto del bilancio costituiscono motivo di nullità della relativa delibera di approvazione, avente oggetto illecito in ragione della natura inderogabile [continua..]

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