Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il sistema di amministrazione nelle s.r.l. dopo il codice della crisi e dell'insolvenza (di Nicola Riccardelli)


Il codice della crisi e dell’insolvenza ha introdotto nella disciplina delle società a responsabilità limitata l’obbligo di predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, inserendo nel contempo il principio di esclusività della gestione sociale in capo agli amministratori. Lo studio esamina le implicazioni di tali innovazioni nel sistema della società a responsabilità limitata anche e soprattutto con riferimento alla sorte delle clausole statutarie che riservano determinati poteri gestori in capo ai soci.

The administration system in the limited liability company after the crisis and insolvency code

The crisis and insolvency code has introduced into the regulation of limited liability companies the obligation to prepare the organizational, administrative and accounting arrangements appropriate to the nature and size of the company, while at the same time inserting the principle of exclusivity of corporate management in head of directors. The study examines the implications of these innovations in the limited liability company system also and above all with reference to the fate of statutory clauses that reserve certain managing powers for the shareholders.

1. Il nuovo diritto societario della crisi Da una prima lettura del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (oppure solamente c.c.i.i.), appare evidente come si sia inteso modificare, in modo significativo, non solo la legge fallimentare del 1942 ma si sia anche cercato di innovare in più punti, quasi stravolgendolo, il c.d. diritto societario della crisi [1]. A questa locuzione, come noto, si attribuiscono diversi significati, ma normalmente essa viene utilizzata per indicare il complesso di regole e principi societari relativi all’ammi­nistrazione e al controllo di società che versano in situazione di crisi o di pre-crisi. All’interno del codice della crisi e dell’insolvenza, infatti, si rinvengono – in modo sparso – numerose disposizioni societarie, non necessariamente relative ad una situazione di crisi e che comunque interessano le società sotto diversi profili, tali per cui si pone, inevitabilmente, un problema di coordinamento tra la “disciplina societaria” del codice della crisi e dell’insolvenza e quella di “diritto comune” contenuta nel codice civile. La disorganicità delle disposizioni societarie del c.c.i.i. rende necessario procedere ad una ricomposizione del c.d. diritto societario della crisi. Tale obiettivo può realizzarsi attraverso differenti percorsi ermeneutici. In questa sede si può suggerire di operare una catalogazione differenziata di tali norme societarie, in ragione del diverso ambito applicativo che le riguarda. In particolare possono essere così raggruppate: a) quelle applicabili alle società in bonis, nelle quali non si versa in nessuna situazione di allerta, di crisi e/o di insolvenza; b) quelle applicabili alle società per le quali sussistono ragionevoli indizi di crisi e che legittimano il ricorso alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi; c) quelle applicabili alle società che si trovano in situazione di crisi o di insolvenza; d) quelle applicabili alle società sottoposte a liquidazione giudiziale o a procedure concorsuali in genere. Le norme rientranti nella categoria sub a) hanno senz’altro un maggiore impatto, sia perché interessano tutte le società, sia e soprattutto perché vanno ad integrare e modificare il diritto societario comune. Ed è proprio la modifica di alcune norme del codice civile a introdurre la questione, più generale, dei rapporti tra codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza e il codice civile [2]. Al riguardo occorre evidenziare come nel sistema previgente alla centralità del codice civile del 1942 (inteso come l’unificazione del codice di diritto civile e di diritto commerciale) si affiancava la legge speciale costituita dal [continua..]

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