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Il nuovo art. 2475 c.c.: prime riflessioni

Oreste Cagnasso

Lo scritto illustra le modificazioni all’art. 2475 c.c. introdotte dal Codice della Crisi relative, da un lato, alla gestione dell’impresa, dall’altro, alla delega di potere gestorio.

The New Article 2475 of the Civil Code: First Reflections

The paper illustrates the modifications of the article 2475 of the civil code introduced by the “Code of the Crisis”, related, on the one hand, to the management of the enterprise, and on the other hand, to the management mandate.

KEYWORDS: company – s.r.l. – management – mandate.

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1. Premessa

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza si apre con un capo dedicato ai principi generali con la previsione degli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza. L’art. 3 prevede i doveri del debitore distinguendo tra imprenditore individuale e imprenditore collettivo: il primo deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte: il secondo deve predisporre un assetto organizzativo adeguato in particolare ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Al di là delle differenze terminologiche non pare vi sia una sostanziale contrapposizione tra misure idonee e assetti adeguati: si tratta, in ogni caso, di procedure organizzative dirette a rilevare lo stato di crisi e ad assumere le opportune iniziative.

Il comma 2 dell’art. 3, nel prevedere l’obbligo per l’imprenditore collettivo di adottare un assetto organizzativo adeguato, richiama espressamente l’art. 2086 c.c. nella sua nuova formulazione introdotta dal CCII. Que­st’ultimo aggiunge un secondo comma a tale norma. L’art. 376, inserito nella parte seconda del Codice dedicata alle modifiche al codice civile, innova la rubrica dell’art. 2086 c.c. introducendo la formula “gestione dell’impresa”. Come si [continua..]

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