Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di Diritto tributario


INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Agenzia delle entrate Tassazione, ai fini dell’imposta di registro, degli atti di risoluzione per “mutuo consenso” di compravendite immobiliari. – Con la risposta a interpello n. 439 del 28 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini dell’imposta di registro, i contratti di risoluzione per “mutuo consenso” (senza corrispettivo) di contratti di compravendita immobiliare sono soggetti alla disciplina ordinaria per i trasferimenti immobiliari e che, conseguentemente, scontano l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9 per cento ai sensi dell’art. 1, Parte Prima, della Tariffa allegata al T.U.R. In particolare, l’Agenzia delle Entrate è giunta a tale conclusione ritenendo, da un lato, che la retrocessione della proprietà di un bene oggetto di un atto di compravendita risolto per “mutuo consenso” ricade nell’ambito applicativo dell’art. 28, comma 2, del T.U.R. (il quale impone di as­soggettare a tassazione le prestazioni che derivano dalla risoluzione del contratto – oltre che l’eventuale corrispettivo previsto per la risoluzione – nelle ipotesi che non rientrano nel perimetro applicativo del comma 1, primo periodo) e, dall’altro lato (senza, tuttavia, motivare alcunché al riguardo), che nella fattispecie in esame non troverebbero applicazione le conclusioni contenute nella Ris. Ag. Entr. 14 febbraio 2014, n. 20/E, ove l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che “l’atto di risoluzione per ‘mutuo consenso’ afferente ad un atto di donazione per il quale non è previsto, come nel caso di specie, alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa”, in quanto l’“effetto eliminativo che esplica l’atto di risoluzione per ‘mutuo consenso’ [n.d.a. senza corrispettivo] non integra il presupposto per l’ap­plicazione della disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari”.   Esclusione delle società extra-UE dalla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. – Con il principio di diritto del 19 novembre 2019, n. 24, l’Agenzia delle entrate ha affermato che le società extra-UE non possono accedere alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. Tale istituto – che trova origine nell’art. 4, paragrafo 4, direttiva n. 77/388/CEE, poi confluito nell’art. 11, direttiva n. 2006/112/CE – è disciplinato dal diritto interno all’art. 73, comma 3, del DPR 633/72, nonché dalle disposizioni applicative di cui al decreto ministeriale del 13 dicembre 1979, che ne individua all’art. 2 anche l’ambito soggettivo di [continua..]

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