Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La s.r.l. titolare di proprie quote (di Oreste Cagnasso, Professore emerito di Diritto commerciale presso l’Università di Torino; straordinario presso la Link Campus University di Roma.)


Il legislatore ha consentito prima alle s.r.l. innovative poi a tutte le P.M.I. in forma di s.r.l. di acquisire proprie quote ai fini della formulazione di piani di incentivazione. L’eliminazione del divieto di acquisto di proprie quote non è stata però accompagnata da una disciplina relativa ai limiti ed alle modalità, nonché al regime applicabile.

Lo scritto è destinato alla raccolta di studi dedicati a Pietro Masi.

The 's.r.l.' company holding its own shares

The legislator introduced the possibility to purchase its own shares in order to formulate incentive plans first only for the “innovative s.r.l.”, then to all the SMEs in the shape of “s.r.l.”. Nevertheless no discipline about the limits, the modalities and the applicable regime was issued together with the above-said legislative innovation.

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1. Premessa Attraverso una vicenda che si è svolta in pochi anni, da fine 2012 ad inizio 2017, lo scenario normativo concernente la s.r.l. è stato profondamente mutato e le differenziazioni tra azioni e quote sono in gran parte venute meno. Dapprima le “barriere” tra le une e le altre sono state superate in un ambito ristretto e limitato nel tempo, le start up innovative; poi, in un contesto più ampio, le P.M.I. innovative e senza limiti di tempo; infine, in un panorama che abbraccia praticamente quasi tutte le s.r.l., quelle appunto qualificabili come P.M.I. Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel disciplinare le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, ne prevede i connotati: possono essere costituite in forme differenti, che comprendono tutti i tipi di società di capitali e le cooperative, purché non quotate. Sono stabiliti numerosi requisiti che concernono la compagine sociale, il tempo e le modalità della costituzione, la sede, le dimensioni, la distribuzione degli utili, l’oggetto, le modalità della produzione. Sono soggette a particolari regole di pubblicità (l’iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese), godono di una serie di vantaggi sotto vari profili (fiscale, del diritto del lavoro, del diritto fallimentare), “godono” altresì di alcune “deroghe al diritto comune”. Queste ultime concernano, in alcuni casi, tutte le società di capitali (in particolare sotto il profilo della disciplina della riduzione del capitale per perdite), in altri solo le s.r.l. Con riferimento a queste ultime sono state introdotte, oltre che riduzioni degli oneri per l’avvio, deroghe al diritto societario (sia pure con una durata limitata nel tempo): la possibilità di creare categorie di quote, anche senza voto o a voto non pieno; di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci; di acquisire partecipazioni proprie a certe condizioni; di offrire le quote al pubblico, anche tramite il crowdfunding. Il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33, ha introdotto una nuova figura, le P.M.I. innovative, a cui viene estesa la disciplina societaria prevista per le s.r.l. start up, e modificato in parte quest’ul­tima. Le P.M.I. innovative, a differenza delle start up, non sono sottoposte al limite temporale di durata delle deroghe (portato da quattro a cinque anni) e sono individuate con riferimento al profilo dimensionale ed alle caratteristiche che consentono di qualificarle come innovative, in parte differenti da quelle proprie delle start up. Il comma 70, art. 1, della legge 9 dicembre 2016, n. 2611 (Legge di bilancio 2017) ha modificato la disciplina del crowdfunding, estendendo [continua..]

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