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Società unipersonali e 'regole del potere'

Francesco Barachini, Professore ordinario di Diritto commerciale presso l’Università di Pisa.

 

Il presente lavoro si propone di offrire una lettura critica del regime applicabile alle società unipersonali. In particolare, si sostiene che detto regime varia in ragione del tipo societario adottato, nonché della circostanza che l’unico socio sia una persona fisica o un persona giuridica. Sulla base di queste premesse, e alla luce di un confronto con la disciplina dell’attività di direzione e coordinamento di società, si propone di distinguere tra due differenti statuti giuridici: quello formato dalle regole applicabili per il solo motivo che l’unico socio detiene la totalità delle azioni (o quote) sociali; e quello composto dalle regole che presuppongo l’esistenza di una situazione di dominio in capo all’unico socio. Tale distinzione viene poi utilizzata per ricavarne alcune ulteriori indicazioni in chiave interpretativa e di sistema.

Single-member companies: rules of power

This paper deals with the topic of single-member companies and the applicable organizational rules. Particularly, it argues that rules change depending on the type of company and on whether the sole member is a physical or a juridical person. Starting from this premise, and by drawing a comparison with the provisions governing groups of companies, the paper shows that rules can be classified into two categories: those that apply because of the mere fact that all shares belong to one member, and those that apply because of the fact that the sole member might abuse his power. Eventually, some systematical conclusions are drawn from the previous classifications.

1. L’evoluzione storica del fenomeno dell’unipersonalità

È noto come l’impianto originario del codice civile del 1942 mostrasse un atteggiamento di netto disfavore verso il fenomeno delle società unipersonali [1], adottando un’impostazione rimasta poi immutata – per oltre cinquant’anni – sino al recepimento della XII direttiva di armonizzazione comunitaria ad opera del d.lgs. n. 88/1993 [2].

Tale intervento normativo segna indubbiamente una decisa inversione di rotta rispetto al regime sino allora vigente, venendosi con esso a superare un duplice e consolidato dogma: quello della necessaria genesi contrattuale della società e quello che subordinava la limitazione del rischio d’impresa alla presenza di un’iniziativa economica collettiva [3]. Ed in effetti, nell’occasione, il legislatore italiano non solo riconosce la possibilità che la società si costituisca per atto unilaterale – ovvero anche per volontà di un unico soggetto – ma consente altresì all’unico socio di continuare a beneficiare del regime di responsabilità limitata (senza peraltro distinguere a seconda che si tratti di unipersonalità originaria ovvero [continua..]

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