Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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I poteri di vigilanza, di controllo e d'ispezione dell'ANAC. La funzione consultiva dell'ANAC: uno sguardo d'insieme (di Marco Casavecchia-Giulietta Redi, Avvocati.)


Gli Autori illustrano la natura giuridica dell’ANAC, prevista dal codice degli appalti, e rilevano che la stessa rischia di creare nel settore degli appalti e delle concessioni, un inevitabile disordine che va a discapito della ripresa degli investimenti nel settore dei lavori e servizi pubblici in quanto amplia il numero delle fonti giuridiche. Detta impostazione verrà superata con l’approvazione del regolamento previsto dal c.d. “decreto sblocca cantieri” approvato con d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

ANAC supervisory, control and inspection power. ANAC advisory function: an overview

The Authors illustrate ANAC legal nature as provided by the procurement code and that expands the number of legal sources. In this way, it risks to create in the procurement sector an inevitable disorder at the expense of the recovery of investments in the sector of public works and services. This setting will be overcome with the approval of the regulation provided by the d.l. 18 April 2019, n. 32, converted by law 14 June 2019, n. 55.

1. La dinamicità del sistema normativo Sebbene all’art. 3/1, lett. uuuu), D.lgs. n. 50/2016, venga enunciato che “ai fini del presente codice si intende per: … uuuu) ‘codice’, il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” la definizione è poco rilevante. Essa, infatti, costituisce una ripetizione di quanto già si legge all’art. 1/1 (Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione), è monca (perché non menziona i contratti di concessione) ed è anche poco corretta. Se è vero, infatti, che oggi per codice si intende «… il corpo organico e sistematico comprensivo di tutte le norme pertinenti a un ramo del diritto, formalmente, nella sua unità complessiva, del potere legislativo: Codice civile, Codice penale eccetera» (da Piccola Enc. Treccani, III, 137), allora il D.lgs. -n. 50/2016 difficilmente può essere definito un codice. Ciò in quanto non comprende tutte le disposizioni che regolano la materia degli appalti pubblici. Tale situazione pare collocare la normativa degli appalti pubblici nell’am­bito della teoria della complessità (ne parleremo in seguito) [1]. Dice Murray Gell-Mann (Premio Nobel per la fisica in quanto padre della teoria dei quark, della cromodinamica quantistica) che rientrano nel fenomeno della complessità: la matematica, l’informatica, la fisica, la chimica, la biologia delle popolazioni, l’ecologia, la biologia evoluzionistica, la biologia dello sviluppo, l’immu­nologia, l’archeologia, la linguistica, la scienza politica, l’economia e la storia. Recentemente la lista si è allungata. Proprio al Santa Fe Institute (diretto da Gell Mann) dal 19 al 21 marzo 2009 si è tenuto il Workshop “Evolution, Complexity, and the Law” (p. 11, op. cit. in nota). Ora se anche il diritto è un fenomeno complesso (come già diceva N. Bobbio [2]), ogni insieme di disposizioni concepito come sistema chiuso more geometrico constructo urta fatalmente con una realtà in continuo mutamento. Quando il Legislatore affida: *alla “Cabina di regia” (di cui all’art. 212) dell’attuale codice degli appalti il compito di: … omissis … a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento; b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice [continua..]

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