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I poteri di vigilanza, di controllo e d'ispezione dell'ANAC. La funzione consultiva dell'ANAC: uno sguardo d'insieme
Marco Casavecchia-Giulietta Redi, Avvocati.
Gli Autori illustrano la natura giuridica dell’ANAC, prevista dal codice degli appalti, e rilevano che la stessa rischia di creare nel settore degli appalti e delle concessioni, un inevitabile disordine che va a discapito della ripresa degli investimenti nel settore dei lavori e servizi pubblici in quanto amplia il numero delle fonti giuridiche. Detta impostazione verrà superata con l’approvazione del regolamento previsto dal c.d. “decreto sblocca cantieri” approvato con d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
The Authors illustrate ANAC legal nature as provided by the procurement code and that expands the number of legal sources. In this way, it risks to create in the procurement sector an inevitable disorder at the expense of the recovery of investments in the sector of public works and services. This setting will be overcome with the approval of the regulation provided by the d.l. 18 April 2019, n. 32, converted by law 14 June 2019, n. 55.
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1. La dinamicità del sistema normativo
Sebbene all’art. 3/1, lett. uuuu), D.lgs. n. 50/2016, venga enunciato che “ai fini del presente codice si intende per: … uuuu) ‘codice’, il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” la definizione è poco rilevante. Essa, infatti, costituisce una ripetizione di quanto già si legge all’art. 1/1 (Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione), è monca (perché non menziona i contratti di concessione) ed è anche poco corretta.
Se è vero, infatti, che oggi per codice si intende «… il corpo organico e sistematico comprensivo di tutte le norme pertinenti a un ramo del diritto, formalmente, nella sua unità complessiva, del potere legislativo: Codice civile, Codice penale eccetera» (da Piccola Enc. Treccani, III, 137), allora il D.lgs. -n. 50/2016 difficilmente può essere definito un codice. Ciò in quanto non comprende tutte le disposizioni che regolano la materia degli appalti pubblici.
Tale situazione pare collocare la normativa degli appalti pubblici [continua..]