Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La domanda di accesso al concordato preventivo di gruppo in continuita' (di Oreste Cagnasso, Emerito di Diritto commerciale presso l’Università di Torino; professore straordinario di Diritto commerciale presso la Link Campus University di Roma.)


È oggetto di esame la disciplina della domanda di accesso al concordato preventivo di diritto in continuità contenuta nel Codice della crisi con particolare riferimento alle possibili opzioni, al ruolo della capogruppo, alle operazioni di trasferimento di risorse.

The claim to enter into a group preventive arrangement with creditors aimed at continuing operations

Hereafter it will be examined the legal discipline of the claim to enter into a group preventive arrangement with creditors aimed at continuing operations, present in the “Code of the Crises”, with particular reference at the possible options, to the role of the holding company, of the operations of asset transfer.

Premessa Come è noto, per le società la domanda di concordato preventivo, ai sensi del terzo comma dell’art. 161 legge fall., dev’essere approvata e sottoscritta a norma dell’art. 152 legge fall.. Quest’ultimo prevede che la proposta di concordato fallimentare per le società è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza e, unitamente alle relative condizioni, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, nelle società di capitali e cooperative è deliberata dagli amministratori. Tali norme sono riprodotte, rispettivamente per il concordato preventivo e per quello nella liquidazione giudiziale, dagli artt. 44 e 265 CCII. Nell’ambito delle disposizioni concernenti i gruppi di imprese il Codice della crisi introduce espressamente la possibilità di proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo. Attualmente l’unica disciplina in vigore che contempla una proposta di concordato di gruppo è quella contenuta nell’art. 4-bis del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 in tema di amministrazione straordinaria. In conformità a tale disposizione, nel programma di ristrutturazione il Commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. Per contro oggi la Suprema Corte non ritiene ammissibile una proposta unitaria di concordato preventivo da parte di società fra loro collegate da vincoli di direzione e controllo [1]. In ogni caso – si è rilevato in un saggio anteriore al­l’emanazione del Codice della crisi – “si pone la questione del ruolo della capogruppo nella presentazione delle domande di concordato concernenti le società del gruppo e ciò a prescindere dalla configurazione nella fattispecie di un concordato di gruppo” [2]. Nelle pagine seguenti vorrei esaminare alcuni profili relativi appunto al ruolo della capogruppo, alla luce della nuova disciplina prevista dal Codice della crisi, con riferimento all’ipotesi di un concordato preventivo in continuità di gruppo, costituito da società di capitali. A tal fine mi pare opportuno premettere un veloce sguardo alla nuova disciplina del concordato preventivo di gruppo ed alla posizione della capogruppo, tenuto conto della regola, già vigente, relativa all’obbligo della creazione di assetti organizzativi adeguati in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché dell’obbli­go di attivarsi senza indugio per l’adozione e [continua..]

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