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Erogazioni effettuate da trust esteri a favore di beneficiari residenti in Italia
Raimondo Rossi
Dottore Commercialista e Revisore Legale, LL.M. in International Tax Law, University van Amsterdam/Ibfd
L’articolo esamina le principali novità in materia di tassazione dei beneficiari residenti di trust residenti all’estero in Stati a fiscalità privilegiata introdotte dal Decreto Fiscale (d.l. n. 124/2019). Il Decreto interviene in un contesto storicamente caratterizzato da una forte incertezza interpretativa, spesso alla base di un limitato utilizzo dell’istituto del trust, riformando in maniera significativa i profili dell’imposizione diretta applicabili a tale istituto ove questo presenti profili di internazionalità.
The article analyzes the main amendments introduced by the Tax Decree (Legislative Decree n. 124/2019) to the income tax features of distributions to Italian tax resident beneficiaries made by trusts established in tax heaven Countries. The Decree introduces a significant reform to a set of rules that is historically characterized by unclear application especially in a cross-border scenario, that has frequently limited the use of the trust structure.
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- Introduzione
I profili impositivi dei trust, in particolar modo non residenti ai fini fiscali in Italia, sono storicamente caratterizzati da un elevato grado di incertezza, da cui sono derivati un inevitabile contenzioso e ondivaghi approdi giurisprudenziali [1].
La novella legislativa contenuta nel “Decreto Fiscale” emanato ad ottobre 2019 interviene sui profili dell’imposizione diretta applicabile ai beneficiari residenti in Italia di erogazioni da parte di trust stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata [2], con possibili modifiche agli ormai consolidati orientamenti desumibili dall’interpretazione della prassi e della dottrina.
Nello specifico, il “Decreto Fiscale” ha introdotto un addendum alle varie fattispecie che compongono la categoria dei redditi di capitale, aggiungendo quanto segue:
“i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73”.
Inoltre, intervenendo anche nella “determinazione del reddito di [continua..]