Pur in assenza di una chiara indicazione del legislatore delegante, l’art. 259 del codice della crisi e dell’insolvenza ha previsto che la norma in forza della quale la liquidazione giudiziale delle società con soci illimitatamente responsabili determina l’automatica apertura in estensione della medesima procedura in capo ai soci, sancita sul modello dell’art. 147 l.f. dall’art. 256, sia applicabile, previa verifica di compatibilità, anche “agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente”; alla luce di tale previsione, con riguardo agli enti collettivi non societari, la regola dell’estensione avrà una portata applicativa concretamente limitata, ma sistematicamente assai più ampia di quella ad essa attribuita con riguardo alle società, conducendo in sostanza all’apertura della procedura concorsuale anche a carico di soggetti (i “componenti” degli enti collettivi non societari) che non sono “istituzionalmente” responsabili per le obbligazioni dell’ente di cui fanno parte.
The extension of judicial liquidation to non-corporate collective entities Art. 259 of the Business Crisis and Insolvency Bill provides for the application of art. 256 to “non-corporate collective entities and entrepreneurs and their members unlimitedly and personally liable for the obligations of the entity”, as long as the overall circumstances of the case are compatible, albeit no explicit suggestions were given in that direction by the delegating legislator.
Pursuant to art. 256 of the above mentioned Bill, the judicial liquidation of companies with unlimitedly liable shareholders determines the automatic opening of the same procedure for those shareholders, as previously set forth by art. 147 of the Bankruptcy Code.
As for non-corporate collective entities, the rule providing for the extension of the judicial liquidation to unlimitedly liable members, although not relevant in terms of concrete application, will have a considerable impact on a systematic level, as it may ultimately lead to the opening of the insolvency procedure for those individuals who – in accordance with the institutional framework – are not liable for the obligations of the entity to which they belong.
1. Premessa
Nonostante le molte incertezze in ordine alla sua giustificazione teorica e le sollecitazioni da più parti avanzate verso un suo superamento [1], il legislatore del codice della crisi e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha confermato, anche per il futuro, la vigenza nell’ordinamento concorsuale italiano del principio “tanto antico quanto fin dall’origine discusso” [2] in forza del quale il fallimento (e, in futuro, la liquidazione giudiziale) delle società con soci illimitatamente responsabili determina l’automatica apertura in estensione [3] della medesima procedura in capo ai soci; gli artt. 256 e ss. c.c.i.i. ripropongono, infatti, sostanzialmente immutata, salvo che per l’aggiornamento terminologico alla liquidazione giudiziale e per altre irrilevanti (ai fini che qui interessano) modifiche, la disciplina attualmente dettata dagli artt. 147 e 148 l.f.
In realtà, il legislatore si è spinto ancora oltre, perché non ha soltanto ribadito la regola dell’estensione per le società con soci illimitatamente responsabili, ma ha inteso estenderne l’ambito applicativo a soggetti diversi dalle società oggi espressamente contemplati dall’art. 147 e fall. e, pro futuro, dall’art. 256 c.c.i.i. L’art. 259 c.c.i.i. stabilisce, infatti, che “Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente”.
È proprio a tale disposizione che saranno dedicate le riflessioni che seguono, tentando, da un lato, di verificarne l’effettiva coerenza sistematica [4] e la compatibilità rispetto alla delega legislativa sulla cui base tale norma è stata introdotta dal legislatore del codice e, dall’altro, di comprenderne la reale portata applicativa.
2. Gli “enti collettivi non societari” e la disciplina dell’insolvenza: l’art. 259 c.c.i.i.
Il primo nodo da sciogliere con riguardo all’interpretazione di detta disposizione, dunque, riguarda proprio l’identificazione degli “enti e imprenditori collettivi non societari” cui la stessa intende riferirsi.
Nell’impiegare il sintagma “imprenditore collettivo non societario” il legislatore del codice si è evidentemente ispirato ad un concetto di matrice dottrinale [5], ma già presente anche nel linguaggio normativo [6], intendendo riferirsi a quella molteplice varietà di figure soggettive metaindividuali [7] diverse dalle società, siano esse personificate o meno e costituite non necessariamente su base associativa, alle quali può [continua..]