Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Note in tema di plusvalenze immobiliari e intento speculativo (di Giorgio Beretta, Dottore di ricerca in discipline manageriali, finanziarie e giuridiche per la gestione integrata d’azienda, LIUC Università Cattaneo.)


Con la risposta a interpello del 24 ottobre 2019 n. 426/E, l’Amministrazione finanziaria ha affermato la natura imprenditoriale dell’attività del contribuente istante, che intendeva effettuare alcuni lavori di ristrutturazione edilizia su un immobile di proprietà per poi cederlo. In specie, l’Amministrazione finanziaria ha concluso per l’imponibilità dei proventi così realizzati quali redditi di impresa ai sensi dell’articolo 55 e seguenti del T.U.I.R., valorizzando in tal senso l’intento speculativo a suo dire perseguito dall’interpellante. Al di là del commento sulle specifiche statuizioni contenute nel provvedimento in rassegna, il presente contributo si propone di fare il punto sul regime di imponibilità delle plusvalenze immobiliari e di ricostruire, anche sul piano storico, il concetto di “intento speculativo” che ancora informa di sé la norma in commento.

Reflections on capital gains from immovable property and speculative intent

In Ruling No. 426/E of 24 October 2019, the Italian tax authorities confirmed the business character of the activity of the taxpayer, who intended to carry out some renovation works on a building of his property and then sell it. Notably, the tax authorities ruled that the proceeds from such a sale shall be taxed as business income pursuant to Article 55 and following of the Personal Income Tax Code, on the ground that in the case at hand the applicant taxpayer had pursued a speculative intent. In addition to commenting on the specific content of the ruling at hand, this note aims to take stock of the tax regime concerning capital gains and surveys, also from an historical perspective, the concept of “speculative intent” which still underlies the provision in comment.

1. Il regime delle plusvalenze immobiliari conseguite da “privati”: ai margini dell’imposizione reddituale Con il quesito di cui alla risposta a interpello in commento [1], l’istante si interrogava circa l’effettiva attrazione ad Irpef dei proventi generati (rectius: in chiave prospettica, conseguibili) dalla cessione di un immobile di proprietà acquistato in comproprietà con la moglie nell’anno 1998, sul quale il contribuente intendeva effettuare alcuni lavori di ristrutturazione edilizia, venendo così a realizzare 5 appartamenti, 8 garage e 3 posti auto. In specie, prospettando la non imponibilità della plusvalenza in tal guisa ottenibile, trattandosi di immobile posseduto da più di cinque anni, dunque sottratto alla fattispecie impositiva di cui all’art. 67, primo comma, lett. b), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il contribuente rappresentava altresì che i suddetti lavori non configuravano, ai fini urbanistici, una nuova costruzione, a tal punto da richiedere unicamente la presentazione di una Scia e non già di una licenza di costruzione. Di segno diametralmente opposto è stata tuttavia l’intestata risposta del­l’Agenzia delle entrate, la quale ha affermato non solo che i plusvalori generati dalla cessione a titolo oneroso dei suddetti fabbricati integrano una fattispecie tassabile, ma altresì che il reddito così prodotto è imponibile quale reddito di impresa ai sensi e per gli effetti degli artt. 55 e ss. del TUIR. Al riguardo, merita di essere segnalato un passaggio della prefata risposta, laddove l’Am­ministrazione finanziaria ha sancito la natura imprenditoriale dell’attività prospettata dall’interpellante e del reddito da essa generato, valorizzando in tal senso il “comportamento [dell’istante] logicamente e cronologicamente precedente l’atto di cessione e strumentale rispetto all’incremento di valore [i.e., i predetti lavori di ristrutturazioni di cui alla Scia richiesta], che evidenzia l’intento di realizzare un “arricchimento” (lucro) [sic]”. Al di là del commento sulle specifiche statuizioni contenute nel provvedimento in rassegna, il presente contributo si propone di fare il punto, più latamente ancorché per sommi capi, in ordine al regime di imponibilità delle plusvalenze immobiliari [2], fattispecie impositiva residuale [3] o, se si vuole, di confine, non solamente attesa la marginalità con cui essa si manifesta, ma altresì in quanto l’ipotesi in parola effettivamente opera lungo il perimetro esterno delle fattispecie attratte ad imposizione reddituale [4].   2. L’art. 67 e il regime delle plusvalenze immobiliari nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi Ma procediamo con ordine. Come noto, gli artt. 67 e [continua..]

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