Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (di Andrea Lolli, Professore associato di diritto commerciale. Associate Professor of Commercial law. Maria Ginevra Paolucci è professore a contratto di diritto commerciale Università degli studi di Bologna. Contract Professor of commercial law Università degli studi di Bologna.)


L’articolo si occupa della riforma della disciplina delle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento contenuta nel codice della crisi d’impresa e dell’insol­venza. Vengono messe in luce da un lato le novità normative, rispetto alla normativa precedente, e dall’altro lato i punti di contatto e di differenza tra le procedure di soluzione della crisi dell’imprenditore commerciale non piccolo e quelle previste per il debitore sovra indebitato. Gli Autori tengono conto anche della normativa dell’emer­genza che ha rinviato al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del codice della crisi, nonché delle modifiche previste dallo schema di decreto correttivo licenziato dal Governo.

Over-indebtedness crisis settlement procedures

The Code of Crisis and Insolvency has amended the discipline of over-indebtedness. The Authors analyze the new rules and the problems that arise, and compare the procedure laid down for over indebtedness and the one laid down for insolvency of commercial entrepreneur. The Authors also analyze the impact over the over-indebteness discipline introduced by the Covid Emergency rules.

1. Premessa Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), dopo un lungo travaglio ha visto la luce con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, salutato dai più come una vera e propria rivoluzione copernicana in ambito concorsuale. Anche in ragione della significatività dei mutamenti proposti era previsto, all’art. 389, primo comma, un differimento della sua completa entrata in vigore “decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”; quindi, le nuove disposizioni avrebbero dovuto trovare applicazione soltanto alle procedure iniziate dopo il 14 agosto 2020 [1]. Il legislatore non poteva certo prevedere che nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Italia e il mondo intero, venissero travolti da una profonda crisi non soltanto sanitaria, ma anche economica, a causa della pandemia da COVID-19. La gravissima crisi degli ultimi mesi [2] ha indotto il Governo a disporre, con l’art. 5, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. in l. 5 giugno 2020, n. 40, un’ulteriore proroga dell’entrata in vigore della nuova disciplina al 1° settembre 2021. Tale proroga, si legge nella relazione, è stata disposta per finalità di certezza del diritto in quanto, in questo particolare contesto di crisi del sistema produttivo e economico, potrebbe non essere garantita la piena applicazione della riforma della disciplina della gestione della crisi e dell’insolvenza, la cui filosofia consiste nel salvataggio di quante possibili imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio (l’attuale fallimento) come extrema ratio cui ricorrere in assenza di concrete alternative. La proroga, nell’ottica del legislatore dell’emergenza, è, quindi, volta a consentire, da un lato a tutti i soggetti coinvolti di continuare ad operare secondo prassi già consolidate e senza dubbi interpretativi e procedurali e, dall’altro lato ad attendere il dileguarsi della fase più acuta dell’epidemia, facendo tornare pian piano alla normalità l’intero sistema economico [3]. Del resto che la nuova disciplina in materia di crisi avesse effetti “dirompenti” – soprattutto per la sua parte più innovativa legata al profilo dell’an­tici­pazione della crisi – e, dunque, che occorresse concedere al mondo del­l’im­presa il giusto tempo per metabolizzare le modifiche proposte era già stato colto dal legislatore che, ancor prima di questo generalizzato rinvio del­l’en­trata in vigore del codice della crisi, con l’art. 11, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, non convertito, aveva già differito al 15 febbraio 2021 l’operatività del­l’obbligo di segnalazione all’OCRI, di cui agli artt. 14, secondo comma e 15, CCII, obbligo oggi slittato al 1° [continua..]

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