Lo studio si propone di analizzare la tematica del merito creditizio che, ad oggi, con l’entrata in vigore della l. n. 3/2012 prima e del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza poi, ha un ruolo sempre più centrale. Tale delicata tematica, che è oggetto di studi già dalla emanazione della direttiva 2008/48/CE, ha dei risvolti decisivi nella valutazione della condotta “spregiudicata” del debitore ovvero della negligenza del finanziatore, pertanto, con ripercussioni nella approvazione o rigetto degli accordi di ristrutturazione. In conclusione, l’autore auspica che con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza comunque resti salva una valutazione dettagliata dell’intera operazione di finanziamento.
The evaluation of the consumer’s credit worthiness between over-indebtedness rule and the new Codice della Crisi e dell’Insolvenza The study aims to analyze the issue of credit worthiness which with the entry into force of Law 3 of 2012 first and the Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza then, has an increasingly central role. This delicate issue, which has been the subject of studies since the issue of Directive 2008/48/EC, has decisive implications in the evaluation of the “unscrupulous” conduct of the borrower or the negligence of the banker, as a consequence, with repercussions in the approval or rejection of the consumer recovery proposal. Finally, the author hopes that a detailed assessment of the entire financing operation remains unaffected also with the entry into force of the new Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
1. Il sovraindebitamento come problema politico e sociale. Cenni di diritto interno e comparato
Il fenomeno del sovraindebitamento e della insolvenza dei privati è stato e continua ad essere oggetto di scelte di politica del diritto, analisi economiche e sociologiche andando ad assumere un ruolo sempre più centrale non solo per la tutela che necessita il consumatore sovraindebitato ma anche per il ruolo che questi, alle volte con i creditori, ha avuto nel causare il sovraindebitamento.
Ė ben noto che il credito al consumo rappresenta la principale forma di finanziamento per gli acquisti di beni durevoli effettuati da soggetti che per diversi motivi, in genere legati alle esigue capacità di spesa derivanti dal reddito prodotto, contraggono prestiti con banche o altri istituti a ciò autorizzati, al fine di soddisfare i propri bisogni di consumo. Molto spesso, però, questi finanziamenti sprofondano il consumatore medio in una stagnante situazione di sovraindebitamento dalla quale non è semplice uscirne. L’argomento pragmatico tratto da tali considerazioni è che sovraindebitamento e credito al consumo – sebbene non si rinviene un esplicito riferimento in nessuna normativa – sono legati tra loro a doppio filo.
Si tratta di una area problematica che va oltre i confini nazionali [1] e che porta ad intendere questo non solo come un fenomeno da prevenire ma anche da trattare dal punto di vista prettamente civilistico al fine di consentire al consumatore di porre rimedio ad una situazione debitoria che potrebbe avere non solo ripercussioni sul proprio patrimonio ma anche ricadute sulla sfera personale [2].
Non è questa la sede per un’approfondita riflessione sugli aspetti comparatistici rispetto alla tutela del consumatore sovraindebitato. Ad ogni modo, al fine di comprenderne al meglio l’attenzione che il nostro legislatore ha dovuto porre alla relativa disciplina, è opportuno, tuttavia, dar conto a grandi linee della centralità del tema oltreconfine.
In tale contesto, preme rilevare che nell’esperienza statunitense nel Title 11 of the Unites States Code viene disciplinata la bankruptcy che, sebbene non conosca gli effetti del fallimento, è organizzata come se fosse una procedura concorsuale. Difatti vengono disciplinate, tra l’altro, procedure (tra tante Chapter 13 Adjustment of Debts of an Individual with Regular Income) volte a ristrutturare i debiti del singolo attraverso la presentazione di un piano che regolamenti il pagamento di tutta o solo di una parte della esposizione debitoria [3].
Parimenti in Francia il legislatore ha preferito disciplinare una procedura articolata in due fasi di cui una conciliativa (phase amiable) e l’altra giudiziaria (phase de rèdressement judiciarie civil) in cui nella prima l’impulso avviene direttamente da parte del debitore ed è rivolto ad una [continua..]