Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Project financing nella ricerca civilistica dei tratti scriminanti l'operazione di finanziamento (di Dario Scarpa, Professore Associato di Istituzione di Diritto Privato (Università di Milano-Bicocca).)


La ricerca della struttura contrattuale del project financing evidenzia che l’opera­zione è una tecnica del finanziamento non sussumibile in una categoria contrattuale tipica: occorre operare la valorizzazione del collegamento negoziale che si genera tra i singoli rapporti contrattuali che, nel loro insieme, costituiscono l’operazione di project financing; si può notare come la struttura in esame sia costituita da un contratto di finanziamento, dal contratto di società costitutivo della project company e dal contratto di concessione e gestione.

Searching for the contractual structure of project financing

The search for the contractual structure of project financing shows that the operation is a non-subsumable financing technique in a typical contractual category: it is necessary to exploit the negotiation link that is generated between the individual contractual relationships which, together, constitute the project financing operation; it can be noted that the structure in question is made up of a loan agreement, the contract of the company constituting the project company and the concession and management contract.

1. Ricerca della struttura contrattuale del project financing nella individuazione degli interessi giuridici ed economici sottesi all’opera­zione latamente intesa: relazione giuridica fra contratto di finanziamento, appalto e mutuo di scopo nella evidenza del collegamento negoziale Lo studio ermeneutico della finanza di progetto necessita di una valida determinazione dell’architettura contrattuale del fenomeno in funzione del rispetto dei principi della civilistica unitamente alle evidenze delle volontà e degli interessi dei soggetti coinvolti nelle dinamiche, prima economiche e indi giuridiche. Lo studio della struttura contrattuale del project financing evidenzia che l’operazione è una tecnica del finanziamento non sussumibile in una categoria contrattuale tipica: occorre operare la valorizzazione del collegamento negoziale che si genera tra i singoli rapporti contrattuali che, nel loro insieme, costituiscono l’operazione di project financing. La rete di rapporti contrattuali costringe i soggetti dell’operazione in un sistema di obblighi e diritti reciproci, in modo che ognuno di essi abbia chiaro il suo ruolo, definite le proprie responsabilità e possa perseguire con chiarezza i propri scopi. In questo senso il project financing si configura come un processo negoziale, in grado di coinvolgere su un progetto un ampio sistema di forze e capace di riallocare tra esse i rischi e le ricompense proprie di ogni operazione di finanziamento. L’intera vicenda progettuale, che realizza il passaggio dal dato economico-finanziaria a al profilo giuridica dell’assetto di fondo dei rischi e degli interessi condivisi, si fonda su una struttura contrattuale alquanto particolare. Volendo schematizzare, si può notare come la struttura in esame sia costituita da un contratto di finanziamento, dal contratto di società costitutivo della project company e dal contratto di concessione e gestione [1]. La traslazione in termini giuridici dell’operazione di project financing passa attraverso l’analisi e il confronto con il mutuo di scopo, la categoria concettuale della fattispecie negoziale unitaria ed infine del fenomeno del collegamento volontario [2]. Nella dottrina italiana, un’impostazione non trascurabile qualifica il project financing, come mero modo alternativo di finanza d’impresa, per cui l’opera­zione si sostanzia in un contratto di finanziamento, il quale, a sua volta, non è altro che un mutuo di scopo. Nel mutuo di scopo il sovvenuto si obbliga sia a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, che a realizzare lo scopo previsto compiendo gli atti e svolgendo l’attività programmata. In tal modo si subordina la concessione della somma di denaro o di altre cose fungibili al mutuatario al raggiungimento di una determinata finalità, caratterizzante il sinallagma [continua..]

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