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Donazioni di quote di società a responsabilità limitata e «pignoramento revocatorio» ex art. 2929 bis c.c.
Mario Paccoia, Professore a contratto di diritto privato nell’Università degli Studi Milano – Bicocca.
Il presente contributo ha ad oggetto la recente sentenza del Tribunale di Milano del 22 gennaio 2020 la quale si è pronunciata sull’ambito applicativo del «nuovo» art. 2929 bis c.c. e, in particolare, se nello stesso vi rientrino pure gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata. La risposta positiva, offerta dalla decisione in commento, non appare tuttavia persuasiva in quanto fondata sulla asserita equipollenza fra due discipline pubblicitarie (l’«iscrizione» e la «trascrizione»), alquanto diverse sia sotto il profilo strutturale che funzionale.
The present work pivots around a recent ruling coming from the Court of Milan dated January 22, 2020 concerning the field of application of the “new” art. 2929 bis c.c. and discussing, in particular, whether the latter should refer to acts of disposal of shares of LLCs as well. The positive answer, offered by the commented ruling, does not appear to be persuasive given that it is based upon the alleged equivalence between two publicity disciplines (“registration” and “transcription”), despite the two being rather different from both a structural and functional perspective.
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1. Casus decisus
Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Milano si pronuncia su una questione che – come era prevedibile – presto o tardi anche la giurisprudenza sarebbe stata chiamata ad affrontare e cioè se nell’ambito applicativo del «nuovo» art. 2929 bis c.c. [1] rientrino pure gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata.
Il caso che ha offerto al giudice meneghino l’occasione di pronunciarsi al riguardo è così riassumibile.
In forza di lodo arbitrale esecutivo, un’associazione promuoveva esecuzione forzata sottoponendo a vincolo espropriativo la quota di una s.r.l., già donata dal debitore ad altro soggetto.
Il debitore esecutato e il terzo pignorato (donatario delle predette quote) si opponevano agli atti di precetto e di pignoramento loro notificati, sostenendo che la speciale procedura introdotta dall’art. 2929 bis c.c. non potesse trovare applicazione all’atto di donazione intercorso fra loro, sulla base dell’assunto che tale atto non aveva «ad oggetto “beni mobili o immobili iscritti in pubblici registri”, come invece testualmente previsto dalla norma in questione».
Il Giudice dell’Esecuzione accoglieva l’istanza degli esecutati, sospendendo la [continua..]