In questo lavoro si esamina il tema del giudice competente a decidere sulle azioni di responsabilità contro amministratori di “società in house”. Il lavoro si propone di esaminare la questione distinguendo il danno al patrimonio della società dal danno al patrimonio dell’amministrazione pubblica.
On the liability of directors of in-house companies This paper aims to identify which court is competent in case of claims for civil liability brought against directors of “in-house companies”. The paper proposes to examine the issue by distinguishing the damage to the company’s assets from the damage to the assets of the public administration.
1. Premessa
Il tema della giurisdizione cui attrarre l’azione di responsabilità degli amministratori di società in house è stato caratterizzato dal contrasto tra un orientamento favorevole ad applicare il regime della responsabilità amministrativa per danno erariale innanzi al giudice contabile [1] e quello opposto incline ad estendere agli amministratori di società in house il sistema di responsabilità previsto dallo statuto generale delle società di capitali con il riconoscimento della competenza del giudice ordinario [2].
Il tentativo di comporre il contrasto è stato originariamente rimesso all’intervento delle sezioni unite con la nota sentenza 25 novembre 2013, n. 26283, che, per un verso, ha riconosciuto l’applicazione alle società a partecipazione pubblica della normativa del tipo sociale con riguardo all’esercizio di azioni di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 ss. e 2476 c.c.; ma, per altro verso, ha previsto la riserva di un diverso trattamento per le società sottoposte al controllo analogo dell’amministrazione aggiudicatrice in ragione dell’assorbimento nell’area del danno erariale del depauperamento cagionato al patrimonio sociale e la soggezione degli amministratori alla responsabilità amministrativa devoluta alla competenza del giudice contabile [3].
Le sezioni unite modificavano però indirizzo ammettendo l’esperibilità di azioni di responsabilità ex artt. 2392 e 2476 c.c. contro amministratori di società in house innanzi al tribunale delle imprese [4]. La svolta avrebbe potuto aprire un varco per legittimare il radicamento della giurisdizione civile sulle cause concernenti la responsabilità per risarcimento dei danni cagionati al patrimonio di società in house in chiave quantomeno concorrente ad una riserva di giurisdizione contabile sulle controversie in materia di danno erariale riferibili parimenti alla condotta degli amministratori. La presenza di un sistema concorrente tra giurisdizione contabile e civile veniva altresì confermata dalle sezioni unite con l’ordinanza 10 aprile 2019, n. 10019.
Con i successivi interventi del più autorevole consesso della giurisdizione civile, pur ribadendo il principio secondo cui la partecipazione pubblica in una società non autorizza alcuna devoluzione della giurisdizione alla Corte dei conti [5], è stato ripristinato l’orientamento che invece riconosce la giurisdizione della Corte dei conti “per la responsabilità degli organi sociali per danni cagionati al patrimonio delle società cosiddette in house providing” assumendo che per queste società “in ragione delle loro particolari caratteristiche, la distinzione tra socio [continua..]