Normativa
Correttivo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Il D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 – avente ad oggetto le «Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della Legge 8 marzo 2019, n. 20, al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155» – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2020, n. 276.
Come dispone l’art. 42, il Decreto entrerà in vigore alla data prevista dall’art. 389, 1° co., del Codice della crisi, ad eccezione delle disposizioni contenute nell’art. 37, 1° e 2° co., sulle «Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14», e nell’art. 40, concernente le «Modifiche alle norme del Codice civile in materia di assetti organizzativi societari», che interessano gli artt. 2257, 2380 bis, 2409 novies e 2475 c.c.
Indicazioni interpretative e applicative
Ministero dello Sviluppo economico
Iscrizione e re-iscrizione di start-up innovativa – Il Ministero dello Sviluppo economico si è pronunciato sulla possibilità, per una start-up innovativa cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, «per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti», di presentare nuovamente domanda di iscrizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, 5° co., D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, per «beneficiare del prolungamento di altri dodici mesi del termine di permanenza in sezione speciale previsto dalla norma» in questione.
Sul riflesso che, nello specifico, «la re-iscrizione richiesta da tale società costituirebbe, infatti, a tutti gli effetti, una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente», il Ministero ha rilevato che la società «ha esaurito il periodo di permanenza nella sezione speciale».
Un’interpretazione, questa, che «appare improntata, tra l’altro, ad un principio di par condicio rispetto ad un’impresa che oggi chiedesse, per la prima volta, l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative, alla quale in alcun modo potrebbe applicarsi la disposizione agevolativa di cui all’art. 38, 5° co., del D.L. n. 34/2020», che ‒ come chiarito nella Circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020 del Ministero ‒ trova applicazione alle start-up iscritte nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020.
Il Parere n. 257267 del 10 novembre 2020 è consultabile sul sito www.mise.gov.it.
Banca d’Italia
Liquidità, bilancio e rischiosità imprese – La Banca d’Italia ha pubblicato una nota su «Gli effetti della [continua..]