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“Revisore legale” e “collegio sindacale”
Flavio Dezzani, Emerito di Ragioneria presso l’Università di Torino.
Lo scritto, attraverso un’indagine fondata sui dati normativi, delinea le rispettive competenze del collegio sindacale e del revisore legale, fornendo anche l’analisi di alcuni casi.
The paper outlines the respective responsibilities of the board of auditors and of the statutory auditor, by means of an investigation based on legislative data. The text also provides the analysis of some case laws.
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1. Premessa
L’organo di controllo societario – per il nostro codice civile – è il Collegio Sindacale.
Nei Paesi Anglosassoni (es.: USA, Inghilterra, ecc.), invece, non conoscono il Collegio Sindacale: l’organo di controllo è il Revisore Legale, che deve avere tutte le funzioni di controllo nell’ambito delle società.
Il Revisore Legale è un organo esterno alla società, mentre il Collegio Sindacale è un organo interno.
In Italia, vi è sempre stato un “vivace scontro” tra le due associazioni professionali – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (in passato vi erano due associazioni: Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale Ragionieri) e ASSIREVI (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale) – per le funzioni da attribuire al Collegio Sindacale e le funzioni da attribuire al Revisore Legale.
In questo “scontro” si inserirono i Professori di Diritto Commerciale, i cui studi – salvo eccezioni avevano sempre riguardato il Collegio Sindacale e non avevano mai approfondito la funzione del Revisore Legale.
La confusione fu sia di tipo legislativo che di tipo interpretativo: l’inizio porta la data del 1975 e la fine sarà ancora molto lontana nel tempo.
Di seguito vengono individuate le diverse fasi [continua..]