Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La predominanza del profilo finanziario nella rilevazione tempestiva della crisi d'impresa * (di Giulia Garesio, Dottoranda di ricerca nell’Università di Torino.)


La definizione di crisi attualmente contenuta nel d.lgs. n. 14/2019 pone l’accento sulla sua manifestazione finanziaria e sulla sua dimensione temporale prospettica: due profili che dovrebbero, in qualche misura, riflettersi parimenti sugli strumenti di allerta individuati dal legislatore per intercettare tempestivamente le prime avvisaglie del peggioramento dello stato di salute dell’impresa.

Nell’articolo, prendendo le mosse dal contesto normativo comunitario e ripercorrendo le tappe che hanno condotto alla nozione di crisi di cui alla lett. a) dell’art. 2 d.lgs. n. 14/2019, ci si propone di esaminare la rispondenza a quest’ultima degli strumenti di allerta previsti dal decreto, soffermandosi, in particolare, sugli indicatori di cui all’art. 13 e su quelli elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ad emergere è la rilevanza che assume la disponibilità di un’idonea informativa finanziaria di natura previsionale, frutto della predisposizione di assetti contabili adeguati, anche e non solo al fine di riconoscere i sintomi di uno stato di crisi.

The predominance of financial perspective in timely detection of company crisis

The definition of crisis provided by leg. decree n. 14/2019 focuses on its financial manifestation and its forward looking perspective: two aspects that should reflect to some extent also on early warning tools selected by our legislator to detect symptoms of company crisis timely.

In the article, starting from the European law and retracing the steps that led to the notion of crisis contained in lett. a), art. 2, leg. decree n. 14/2019, an analysis of early warning tools compliance to this definition is proposed, with particular attention to crisis indicators listed in art. 13 and to the ones prepared by National Council of Chartered Accountants and Accounting Experts.

What emerges it is the importance of appropriate forward-looking financial information, as a result of an adequate accounting structure, suitable also (and not only) for recognizing the symptoms of company crisis timely.

Keywords: company crisis – definition of crisis – early warning tools – crisis indicators – accounting structure

1. Premessa La nozione di crisi ha assunto, nell’ambito del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 [1], un’autonoma dignità, testimoniata sin dalla denominazione del novello Codice, dedicato, pariteticamente, alla «crisi d’impresa» e alla «insolvenza». Pare ormai un lontano ricordo la definizione per relationem contenuta nel terzo comma dell’art. 160 l.f. (ancora in vigore, sino al 31 agosto 2021 [2]), in cui laconicamente si precisa che, ai fini della presentazione di una proposta di concordato preventivo, «per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza» [3]. Sin da una prima, superficiale, lettura dell’enunciato dell’art. 2, lett. a) – ove campeggia, in apertura dell’elenco di definizioni, per l’appunto quella di «crisi» – emergono due connotati che più di altri paiono caratterizzare la nozione adottata dal legislatore: la sua manifestazione finanziaria, da un lato, e la sua dimensione prospettica, dall’altro. Profili, questi, che si riverberano (o, per lo meno in linea teorica, dovrebbero riverberarsi) altresì sugli indicatori che consentirebbero – nell’intento del legislatore – di rilevare la crisi al principiare del suo insorgere. Nei paragrafi che seguono, muovendo dal quadro normativo comunitario [4] (par. 2) e ripercorrendo l’iter che ha condotto alla definizione di crisi attualmente contenuta nel d.lgs. n. 14/2019 (par. 3), ci si propone di verificare se e in che misura gli strumenti di allerta ivi individuati dal legislatore nazionale siano ad essa rispondenti (par. 4), soffermando l’attenzione sugli indicatori previsti dall’art. 13 del decreto (par. 4.1.) e su quelli proposti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (par. 4.2.). Se da un lato, ad una prima disamina degli strumenti di allerta e degli indicatori, paiono emergere alcune disarmonie tra questi e la nozione posta in apertura del Codice, dall’altro lato la necessità di dotarsi di una confacente informativa finanziaria di natura prospettica rafforza ancor più la centralità che la predisposizione di assetti adeguati (in particolare, contabili) riveste al fine di rilevare tempestivamente gli indizi sintomatici della crisi dell’impresa (par. 5). 2. La nozione di crisi e l’introduzione di strumenti di allerta: il contesto normativo comunitario Le previsioni introdotte dal d.lgs. n. 14/2019, tanto con riferimento alla nozione di crisi quanto all’individuazione di strumenti di allerta che consentano di rilevarne tempestivamente l’insorgenza, affondano le proprie radici in ambito comunitario. Prendendo le mosse dalla raccomandazione della Commissione del 12 mar­zo 2014 [5] – incentrata «su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza» – pur [continua..]

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