Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il reato di falso in attestazioni e relazioni (di Ciro Santoriello, Magistrato presso la Procura di Torino e componente del gruppo di lavoro in materia di diritto penale dell’economia.)


Il presente elaborato prende in considerazione il reato di falso in attestazioni e relazioni di cui all’art. 236-bis l. f. che sanziona l’attestatore che espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti. L’Autore, a seguito di brevi riflessioni sulla ratio e sull’introduzione della norma, si sofferma sull’analisi della fattispecie della legge fallimentare, focalizzando l’attenzione, in primo luogo, sul bene giuridico protetto, identificato nel corretto andamento della procedura, e poi sui soggetti attivi del reato, ovvero i professionisti attestatori. L’analisi si sposta in seguito sulle condotte penalmente rilevanti, individuate rispettivamente nell’esposizione di false informazioni e nel mancato riferimento di informazioni rilevanti. In detto paragrafo vengono prese in esame sia la fattispecie commissiva sia quella omissiva che si configura in presenza di reticenze antidoverose e consapevoli del professionista in merito ad informazioni che, se conosciute, avreb­bero determinato un mutamento nella valutazione del destinatario dell’attestazione. Infine, è considerato l’elemento soggettivo, con riferimento altresì alla fattispecie aggravata che si configura quando il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Nel paragrafo conclusivo, da ultimo, il testo si sofferma sulla relazione tra la fattispecie di falso in relazioni ed attestazioni e quella di concorso nel reato di bancarotta da dissesto, che tipicamente si configura in caso di fallimento dichiarato a seguito di revoca di un concordato preventivo supportato da una falsa rappresentazione della situazione aziendale.

The offence of false statements and reports

This work deals with the criminal offence of false statements and reports, pursuant to Article 236-bis of the Bankruptcy Law, which punishes the certifier (i.e. the “attestatore”) who provides false information or omits reporting relevant information. The Author, having briefly reflected on the rationale and introduction of this provision, dwells on the analysis of its content, taking into consideration, first of all, the interest protected by the law, i.e. the correct implementation of the procedure, and secondly, the person committing the offence, i.e. professional certifiers. The paper analyzes the criminally relevant conduct, identified – respectively – in the provision of false information and in the omission of relevant information. In this paragraph, the both the first and the second conduct are analyzed – the latter occurring in case of conscious and unlawful omissions of information which, if known, would have influenced the assessment made by the recipient of the reports. Then, the subjective element is taken into consideration, also in reference to the aggravated offense where the fact is committed to obtain an unfair profit.

Finally, in the last paragraph, the text dwells on the relationship between the offence of false statements and reports and the participation in the offence of bankruptcy, which typically occurs in case of a bankruptcy declaration following the revocation of an arrangement with creditors based on a false representation of the company’s situation.

Keywords: offence of false statements and reports – professional certifier – false information – omission of relevant information – offence of Bankruptcy – procedures for resolving company crisis

1. Le ragioni di una incriminazione destinata a non essere mai applicata Come è noto, il diritto della crisi e dell’insolvenza dell’impresa si sta orientando verso una direzione radicalmente diversa rispetto al passato. Non solo il legislatore ha modificato l’obiettivo della disciplina concorsuale, cercando di privilegiare, anziché la soddisfazione dei creditori in un’ottica liquidatoria, la continuazione dell’attività aziendale la cui ripresa si cerca di favorire a mezzo di accordi complessivi fra l’imprenditore e i cd. stakeholder, ma ha altresì riconosciuto ai protagonisti privati delle diverse vicende una significativa autonomia con conseguente forte restringimento degli spazi e poteri di intervento dell’autorità giudiziaria. Nell’ambito degli strumenti privatistici per superare la crisi d’impresa un ruolo fondamentale è stato riconosciuto fin da subito alla figura ed alla relazione dell’attestatore [1], il quale deve fornire ai creditori full disclosure sul progetto di risanamento che gli stessi negoziano con l’azienda, oltre a dare protezione giuridica agli atti che vengono posti in essere per la realizzazione del programma [2]. Nelle intenzioni del legislatore, infatti, quanto proposto dal­l’azienda ai suoi creditori deve essere «certificato» da un soggetto terzo che, seppur nominato dall’azienda debitrice, deve possedere requisisti di indipendenza e competenza professionale coerenti con l’oggetto del suo lavoro; l’atte­statore, dunque, nelle procedure volte alla composizione negoziale del rapporto tra impresa debitrice e ceto creditorio, riveste il ruolo di «garante», ipso iure, della veridicità del bagaglio informativo messo a disposizione della massa creditoria e, laddove ne sia previsto un ruolo effettivo, anche del giudice delegato [3]. Per lungo tempo, nonostante il rilievo delle funzioni attribuite all’attestato­re, la materia non è stata presidiata in sede penalistica nel senso che non era prevista alcuna fattispecie incriminatrice atta a punire eventuali condotte fraudolente assunte da tale soggetto ed in particolare non era in alcun modo sanzionata la predisposizione di attestazioni inveritiere dirette ad ingannare il ceto creditorio in ordine alla convenienza e sostenibilità dell’operazione di risanamento dell’ente commerciale proposta dall’imprenditore. Si è lungamente discusso di come rimediare al (presunto, come vedremo) vuoto di tutela [4] con la giurisprudenza di merito che faceva riferimento, per sanzionare le ipotesi criminali sopra sinteticamente menzionate, a diverse fattispecie di falso presenti nel codice penale [5] e la dottrina che escludeva che all’attività dell’attestatore potesse attribuirsi una qualsiasi connotazione di ufficio pubblico o di [continua..]

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