Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Nuovo diritto della crisi d´impresa: questioni in materia di imposte dirette, indirette e Irap (Parte II) (di Angelo Contrino, Professore ordinario di Diritto tributario presso l’Università “L. Bocconi” di Milano. E­sperto d’Area per il settore fiscale presso il CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Com­mercialisti e degli Esperti Contabili. Avvocato tributarista e Dottore commercialista in Milano. Carlotta Sgattoni, Adjunt Professor di Diritto dell’impresa (Temi societari e tributari di amministrazione e controllo) presso l’Università “L. Bocconi” di Milano. Dottore commercialista e Revisore legale in Milano.)


Il presente saggio, a completamento del precedente avente ad oggetto le novità in tema di transazione fiscale, si propone di analizzare, alla luce anche dell’evolu­zione della prassi amministrativa e giurisprudenziale, le questioni più significative – pre­gresse e nuove – che si pongono in materia di imposte dirette, indirette e Irap nel momento in cui le procedure di soluzione concordata delle crisi d’impresa sono attivate e portate a compimento.

The New Bankruptcy Law: Relevant Issues Relating to Direct and Indirect Taxes

The article focuses on the main tax issues related to the undertaking (and the conclusion) of bankruptcy and debt restructuring procedures, by taking into account the case law of both the Italian Revenue Agency and the Italian Tax Courts.

Keywords: debt restructuring procedures – bankruptcy procedures – contingent assets – loan losses – VAT – Italian regional tax on productive activity – Registration tax.

1. Premessa Il presente saggio si pone in continuità e costituisce il completamento (da ciò l’indicazione come “Parte II”) della disamina svolta nel precedente intervento avente ad oggetto le novità in tema di transazione fiscale (e previdenziale) a seguito delle modifiche apportate dal legislatore agli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. f. Lo scopo è analizzare, alla luce anche dell’evoluzione della prassi amministrativa e giurisprudenziale, le questioni più significative – pregresse e nuove – che si pongono in materia di imposte dirette, indirette e Irap nel momento in cui le procedure di soluzione concordata delle crisi d’impresa sono attivate e portate a compimento. 2. Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento. Questioni in tema d’imposizione sui redditi: un quadro generale Ai fini delle imposte sui redditi, le componenti reddituali emergenti dal­l’esecuzione di un piano attestato di risanamento concorrono alla formazione del reddito di impresa secondo le regole ordinarie, salve due rilevanti eccezioni rappresentate dalla detassazione (seppur in misura parziale) della sopravvenienza attiva che si origina in capo al debitore a seguito della riduzione dei debiti falcidiati o stralciati in esecuzione del piano e, sull’altro fronte, dalla automatica deducibilità per i creditori della perdita che essi corrispondentemente subiscono. Tali regole sono il frutto delle modifiche apportate alle relative norme del TUIR con l’art. 13, primo comma, d.lgs. n. 147/2015, che, per un verso, ha rimodellato la disciplina delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88, concentrando, in generale, nel quarto comma ter le regole tributarie applicabili agli strumenti di composizione concordata della crisi di impresa, prima contenute nel quarto comma, e modificando, nello specifico, quelle relative alle riduzio­ni dei debiti derivanti dall’esecuzione di piani attestati di risanamento e degli accordi di ristrutturazione del debito, già introdotte con l’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 [1]; e, per altro verso, ha aggiunto i piani attestati di risanamento all’elenco delle procedure di cui al quinto comma del predetto art. 101 che consentono la deducibilità “in ogni caso” delle perdite conseguite dai creditori. Entrambe le citate disposizioni fanno specifico riferimento, in verità, ai piani attestati di risanamento di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), l. f., essendo noto che il Legislatore del d.lgs. n. 14/2019[2] non si è occupato dei problemi di coordinamento tra le nuove norme di diritto sostanziale e le norme di diritto tributario, sì da allineare i riferimenti alle prime recati dalle seconde. Nonostante ciò, la comunanza di contenuto e di finalità fra l’art. 56 del d.lgs. n. 14/2019 e l’art. 67, terzo comma, lett. [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio