Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Federica Famà.)


Indicazioni applicative e interpretative Giurisprudenza Decorrenza dei termini di decadenza dell’accertamento nel caso di componenti di reddito pluriennali – Con la sentenza del 25 marzo 2021, n. 8500, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sulla scorta di diverse argomentazioni, hanno dichiarato che, nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall'errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, il termine quinquennale di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere impositivo deve essere calcolato, ai sensi dell’art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prendendo come riferimento la dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato e non quella relativa al periodo d’imposta nel quale quel componente sia maturato o sia stato iscritto per la prima volta in bilancio. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210325/snciv@sU0@a2021@n08500@tS.clean.pdf. La cartella deve contenere anche l’indicazione del responsabile della notifica – Con la sentenza del 25 marzo 2021, n. 8413, la Corte di Cassazione ha affermato che, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, co. 4-quater, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, la cartella di pagamento deve riportare, a pena di nullità, sia l’indicazione del re­sponsabile dell’iscrizione a ruolo che quella del responsabile della notifica. A tal fine, non è sufficiente il generico riferimento all’Ufficio competente. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210325/snciv@s65@a2021@n08413@tO.clean.pdf. Termine di prescrizione di crediti erariali – Con la sentenza del 23 marzo 2021, n. 8120, la Corte di Cassazione ha chiarito che, salvo il caso in cui la legge disponga diversamente, i crediti erariali sono soggetti, ai sensi dell’art. 2946 c.c., al termine di prescrizione ordinario decennale. Pertanto, si prescrivono in tale termine i crediti Irpef, Ires, Iva e Irap, nonché quelli relativi ad imposta di registro, mentre, come espressamente disposto dall’art. 20, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sono soggette a prescrizione quinquennale le sanzioni. Infine, rappresentando un’obbliga­zione c.d. accessoria, gli interessi sono soggetti, ai sensi dell’art. 2948 c.c., al termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile. Il documento è reperibile al seguente [continua..]

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