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La configurabilità e la disciplina dell´amministratore persona giuridica
Bianca Maria Scarabelli, Dottoranda di ricerca in Diritto Commerciale presso l’Università commerciale “L. Bocconi”.
Nel presente elaborato viene presa in considerazione la possibilità di nominare una persona giuridica quale amministratore di società e viene delineata la disciplina relativa. In un primo paragrafo, sono brevemente ripercorse in prospettiva storica la disciplina anteriforma e le posizioni assunte dalla dottrina. In secondo luogo, sono riportate le soluzioni nazionali che ammettono lo svolgimento della funzione gestoria da parte di una persona giuridica, ovvero le norme dettate in tema di Gruppo Europeo di Interesse Economico e di Società Europea. A ciò, segue l’analisi, in ottica comparatistica, di alcune delle soluzioni adottate dagli ordinamenti stranieri, quali quello francese, tedesco e spagnolo. Il testo passa nel prosieguo ad analizzare il quadro normativo corrente per ciascun tipo sociale, ripercorrendo le principali argomentazioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza a favore dell’ammissibilità della figura. La quarta sezione del presente elaborato è volta, con approccio pratico, alla ricostruzione della disciplina e ai caratteri operativi dello svolgimento del ruolo, con particolare riferimento alla tipologia di persona giuridica che può ricoprire l’incarico, alla necessità di una norma statutaria che preveda espressamente la fattispecie, al contenuto dell’oggetto sociale, alla possibilità di configurare un amministratore persona giuridica di fatto, nonché alle modalità di nomina e di revoca e all’obbligo di designare un rappresentante. Infine, la trattazione si sofferma sull’analisi dei profili di responsabilità sia della persona giuridica amministratrice, sia del rappresentante nominato dalla stessa e chiamato in concreto a porre in essere i singoli atti gestori.
This work deals with the possibility of appointing a legal entity as a director of a company, as well as with the relevant rules. The first paragraph analyzes the applicable rules prior to the 2003 reform of the Italian Civil Code and the relevant scholarly opinions. In the second part, national rules for granting management powers to legal entities are considered, i.e. the rules concerning European Economic Interest Groupings and European Companies. The paper then analyzes certain solutions adopted by foreign legal systems and the current regulatory framework for each type of company. The fourth paragraph is aimed, with a practical approach, at illustrating the applicable rules for directorships held by legal entities, with particular reference to the type of legal entity that can be appointed, the need for a statutory provision that expressly provides for its appointment, the required corporate purpose, the admissibility of de facto legal entity directors, the rules for the appointment and revocation, as well as the obligation to appoint a physical representative. Finally, the discussion dwells on the matter of legal entity director liability and of the liability of the appointed physical representative.
Keywords: legal entity appointed as director – representative of the legal entity – de facto director – liability of directors.
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Introduzione
La possibilità di attribuire ad una persona giuridica il ruolo di amministratore di una società è stata oggetto di un acceso dibattito dottrinale [1], già anteriormente alla riforma del 2003, che si era concluso con la prevalenza di coloro che ne negavano l’ammissibilità, nonostante alcune voci dissenzienti. Solamente a seguito della riforma e con il diffondersi di una tendenza evolutiva nel nostro ordinamento, come in altri europei, verso una sempre maggiore apertura alle persone giuridiche e alle strutture impersonali di aree prima riservate a quelle fisiche, tale approccio è lentamente mutato [2]. Ciò, unitamente alla crescente necessità manifestata dalla prassi di nominare una persona giuridica quale amministratore [3], ha infatti spinto parte della dottrina post riforma ad approcciare diversamente il quesito, anche alla luce del dettame di alcune neo introdotte norme che, pur senza consentire né escludere espressamente la figura [4], hanno offerto agli studiosi saldi argomenti per prospettare l’ammissibilità della stessa.
Prima di prendere in considerazione detti argomenti, giova, in apertura, indagare brevemente le [continua..]