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Note in tema di cumulabilità dei termini di sospensione per l´impugnazione degli atti impositivi notificati
Anna Rita Ciarcia, Ricercatore di diritto tributario e Professore aggregato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.
L’emergenza Covid ha indotto il legislatore a prevedere una sospensione dei termini per l’impugnazione degli atti notificati. Le norme tributarie prevedono diverse ipotesi di sospensione dei termini: si pensi alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione e alla connessa sospensione di 90 giorni per il termine di impugnazione dell’atto o alla sospensione feriale (1-31 agosto) per tutti i termini processuali. Le disposizioni pandemiche hanno introdotto nuove sospensioni che rendono necessaria una riflessione sulla possibile cumulabilità.
The Covid emergency has led the legislator to provide for a suspension of the terms for challenging the notified tax assessments. The tax rules expressly provide for the hypothesis of suspension of the terms: when an application for assessment with adhesion is presented there is a 90-day suspension for the term of appeal of the deed; then there is the working suspension (1-31 August) which suspends all procedural terms. The pandemic provisions have provided another suspension of the terms and so it’s necessary to clarify whether or not the suspensions can be combined with each other.
Keywords: Covid – suspension of terms – assessment with adhesion – weekday break – tax amnesty.
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1. La sospensione Covid
L’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (il c.d. Decreto Cura Italia) ha introdotto disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali.
Il provvedimento ha disposto, infatti, la sospensione dei termini processuali dal nove marzo al quindici aprile 2020; successivamente, con il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità) il legislatore è nuovamente intervenuto (senza, però, modificare espressamente il precedente d.l. n. 18/2020) prorogando il termine del quindici aprile all’undici maggio, per un totale di 64 giorni.
L’Amministrazione finanziaria, con la circolare 23 marzo 2020, n. 6/E ha precisato che le disposizioni eccezionali dettate incidono sullo svolgimento del procedimento di accertamento con adesione, rilevando che al termine di impugnazione si applicano cumulativamente la sospensione del termine “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal terzo comma dell’art. 6 e dal secondo comma dell’art. 12 del d.lgs. n. 218/1997, e la sospensione prevista dall’art. 83 del d.l. n. 18/2020.
Tale posizione è stata poi ribadita ancora nella circolare 3 aprile 2020, n. 8/E: per l’istanza di accertamento con [continua..]