L’attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee determina l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, a condizione che sia ravvisabile un effettivo trasferimento di ricchezza intersoggettivo.
È questa la conclusione innovativa a cui approda l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 15 febbraio 2021, n. 106, laddove, in tema d’imposizione indiretta sulle attribuzioni di beni vincolati in un trust revocabile “autodestinato”, l’Amministrazione finanziaria, prestando per la prima volta esplicita adesione ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza 29 maggio 2020, n. 10256, sembra finalmente riconoscere – seppur tra le righe – che l’atto di dotazione del trust non costituisce di per sé materia imponibile ma che solo l’attribuzione degli assets vincolati al beneficiario, ove diverso dal disponente, può considerarsi circostanza suscettibile di integrare il presupposto oggettivo dell’imposta sul trasferimento di ricchezza reintrodotta dall’art. 2 del d.l. n. 262/2006.
Si assiste così, seppur tardivamente, ad un significativo “revirement” dell’Agenzia delle Entrate all’esigenza di superare la rigida tesi della tassazione “in entrata”, sotto molti profili, in stridente contrasto con l’imponente filone giurisprudenziale formatosi in materia negli ultimi quindici anni.
Taxation of trusts only on “outbound” transfers: the new position of the Italian Tax Authorities The transfer of assets and rights from the trustee to the beneficiaries of a trust entails the application of the Italian inheritance and gift tax, provided that an actual transfer of wealth may be identified between parties.
This is the innovative conclusion laid down by the Italian Tax Authorities in Ruling no. 106 of the 15th of February 2021, whom were called to address the subject of indirect taxation regarding the transfer of assets placed in a revocable “self-designated” trust and, by explicitly adhering to the principles upheld by the Italian Supreme Court in its landmark Decision no. 10256 of the 29th of May 2020, acknowledged – albeit between the lines – that the act of endowment of a trust does not trigger a taxable event per se and only the transfer of assets to the beneficiary, where the same does not coincide with the settlor, may constitute grounds for the application of the Italian tax on transfer of wealth pursuant to Article 2 of Law Decree no. 262 of 2006.
Albeit belatedly, the Italian Tax Authorities recognized the need to overcome the rigid thesis of “inbound” taxation which was, in many respects, in stark contrast with the consolidated case law formed on the subject over the past fifteen years.
Keywords: trust – inheritance and gift tax.
1. Premesse
Con la risposta all’interpello n. 106 pubblicata il 15 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere “innovativo” rispetto al passato sul corretto trattamento fiscale, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, gravante sulle attribuzioni di beni vincolati in un trust.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, l’Istante ha sollevato la questione dell’eventuale assoggettamento all’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 2, commi da 47 a 50, d.l. n. 262/2006 della dotazione dei beni in trust e, più in particolare, dell’eventuale assoggettamento alla suddetta imposizione del (ri)trasferimento in favore del disponente – in qualità di beneficiario – dei beni originariamente attribuiti ad un trust estero revocabile e autodestinato (dove, appunto, disponente e beneficiario coincidono), a seguito dell’operazione di revoca.
In risposta al primo quesito interpretativo, l’Agenzia delle Entrate ha premesso anzitutto che «ai fini della tassazione in materia di imposta sulle successioni e donazioni, con riferimento ai trust, occorre far riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 ed al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in base ai quali l’imposta si applica in caso di “costituzione di vincoli di destinazione”» e che, quindi, «in linea di principio […] l’attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di trust da parte del trustee potrebbe determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990».
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, tuttavia, l’Ufficio ha evidenziato che «merita rilievo la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del Trust» e ha concluso che «l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all’articolo 1 del citato decreto legislativo, mancando un trasferimento di ricchezza».
A sostegno di tale conclusione, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato esplicitamente la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella sentenza 29 maggio 2020, n. 10256, ha affermato che «solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente, può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza».
A parere dell’Agenzia, pertanto, quandanche in linea di principio l’attribuzione dei beni al beneficiario di un trust possa essere – a determinate [continua..]