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La responsabilità da assetti organizzativi inadeguati
Giovanni Barbara, Professore straordinario di Diritto commerciale presso l’Università LUM Jean Monnet di Bari
L’applicazione della BJR alla responsabilità degli amministratori per le scelte imprenditoriali da essi compiute, comprese le scelte relative agli assetti organizzativi aziendali, si scontra, nell’ordinamento italiano, con le categorie tradizionali del diritto civile della responsabilità contrattuale, imponendo un ripensamento dei criteri di imputazione, anche alla luce di un rinnovato inquadramento della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. Lo studio conduce a concludere per l’inapplicabilità della BJR e per l’esenzione degli amministratori da responsabilità solo in presenza di prestazioni c.d. ingovernabili ai sensi dell’art. 1218 c.c. e che tali non sono le decisioni riguardanti gli assetti organizzativi.
The application of the BJR to the directors’ liability for their corporate business choices, including the choices relating to corporate organizational structures, clashes, in the Italian legal system, with the traditional categories of civil law of contractual liability, imposing a rethinking of the criteria of imputation, also in the light of a renewed distinction between obligations of means and obligations of result. The study leads to the conclusion that the BJR is not applicable and that the directors are exempt from liability only in the presence of the so-called ungovernable performance pursuant to art. 1218 of the Italian Civil Code and that decisions regarding the corporate organizational structures are not ungovernable performances.
Keywords: directors’ liability – corporate business decisions – corporate organizational decisions – adequate organizational structures – business judgement rule – art. 1218 of the Italian Civil Code – ungovernable performances – impossibility of fulfilling the ungovernable performance for non-attributable reasons.
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1. L’espansiva tendenza all’applicazione della Business Judgement Rule
Sono sempre più numerose le decisioni di merito che applicano alla responsabilità degli amministratori di società la salvaguardia della c.d. Business Judgement Rule (in seguito BJR), secondo la quale il merito delle scelte di gestione adottate dagli amministratori di società è “tendenzialmente” [1] insindacabile in sede giudiziale, salvo il limite della palese irragionevolezza di tali scelte, da valutare ex ante.
Tra queste, l’ordinanza del Tribunale di Roma dell’8 aprile 2020 [2] ha attratto particolare attenzione, non per la decisione di merito in sé che ha riconosciuto un atto di mala gestio nell’assunzione di un numero spropositato di dipendenti rispetto alle esigenze della società appena costituita, quanto per aver affermato l’applicabilità della BJR alle decisioni organizzative degli amministratori. Non è la prima decisione giurisprudenziale che concluda in tal senso, ma nella motivazione dell’ordinanza vi è l’eco dei più recenti e oramai numerosi contributi dottrinali italiani sul tema [3].
Il Tribunale di Roma ha così stabilito che il dovere [continua..]