Il saggio intende affrontare alcuni nodi problematici dell’art. 14 del Codice della crisi, soffermandosi in particolare sul dovere di rilevazione e di segnalazione dei «fondati indizi della crisi» da parte del collegio sindacale e sui possibili profili di esonero da responsabilità tratteggiati dalla norma.
Crisis Code, alert procedure and liability of the board of statutory auditors The essay intends to face with some problematic issues of art. 14 of the Italian Crisis Code (d.lgs. n. 14/2019), focusing in particular on the duty of detection and reporting of the «valid signs of the crisis» by the board of statutory auditors and on the possible profiles of exemption from liability set forth by the provision.
Keywords: board of statutory auditors – reporting – valid signs of the crisis – exemption from liability.
1. Introduzione: la relazione biunivoca tra poteri e responsabilità
Quello della responsabilità del collegio sindacale, è un tema fortemente discusso in quanto pietra miliare del sistema dei controlli e del dibattito intorno alla Corporate Governance.
Senza voler ripercorrere l’intero dialogo tra i noti formanti del diritto, sembra potersi affermare che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d’ora innanzi anche “c.c.i.i.”) rappresenti, nella materia in questione, un punto di svolta – forse epocale [1] – quantomeno nella prospettiva e nell’approccio al tema della responsabilità dell’organo di controllo.
A lungo, infatti, dottrina e giurisprudenza si sono interrogati e scontrati sull’opportunità e necessità di delineare i contorni delle responsabilità dei controllori e, segnatamente, del collegio sindacale alla luce anche delle preoccupazioni comunitarie, spesso espresse con riferimento ai revisori [2], circa il rischio di un progressivo abbandono della scena da parte dei controllori più capaci in conseguenza di una eccessiva responsabilizzazione del loro ruolo.
Il predetto dialogo tra formanti è stato, difatti, caratterizzato da una relazione biunivoca e progressiva tra il rafforzamento dei poteri e l’inasprimento delle responsabilità dei controllori. Già, infatti, dagli anni ’90 la giurisprudenza della Cassazione [3], nell’interpretare rigorosamente i compiti e, soprattutto, i poteri reattivi del collegio sindacale, facendo leva su di una lettura molto accentuata dei doveri di diligenza, aveva aperto alla prospettiva di una reazione di quest’ultimo anche all’esterno del perimetro societario, anticipando, in parte, quanto sarebbe avvenuto di lì a poco, in sede legislativa, nel particolare settore delle quotate. Così con il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (d’ora innanzi “TUF”), il legislatore, nella parte dedicata alla regolazione del collegio sindacale degli emittenti, realizzò un importante rafforzamento ed una significativa articolazione dei poteri informativi, ispettivi e, soprattutto, reattivi del collegio sindacale (artt. 150 ss. TUF), riprendendo, seppur con alcune differenziazioni, spunti da altro ordinamento sezionale, ovvero quello bancario (come, ad esempio, in tema di obblighi di segnalazione all’Autorità di vigilanza, ex art. 149, terzo comma, TUF) [4]. Tale provvedimento ispirò a sua volta il legislatore della riforma del diritto societario del 2003 che, infatti, ha esteso al collegio sindacale di tutte le società alcuni principi e regole da esso dettate per le quotate (come, ad esempio, il nuovo art. 2381 c.c., la declinazione dei flussi informativi verso il collegio sindacale, il riformulato art. 2409 c.c.). Sempre “lato legislatore” è, [continua..]