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Codice della crisi, misure di allerta e responsabilità del collegio sindacale
Fabrizio Sudiero, Dottore di Ricerca in Diritto commerciale. Assegnista di Ricerca presso l’Università degli Studi di Torino. Avvocato in Torino
Il saggio intende affrontare alcuni nodi problematici dell’art. 14 del Codice della crisi, soffermandosi in particolare sul dovere di rilevazione e di segnalazione dei «fondati indizi della crisi» da parte del collegio sindacale e sui possibili profili di esonero da responsabilità tratteggiati dalla norma.
The essay intends to face with some problematic issues of art. 14 of the Italian Crisis Code (d.lgs. n. 14/2019), focusing in particular on the duty of detection and reporting of the «valid signs of the crisis» by the board of statutory auditors and on the possible profiles of exemption from liability set forth by the provision.
Keywords: board of statutory auditors – reporting – valid signs of the crisis – exemption from liability.
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1. Introduzione: la relazione biunivoca tra poteri e responsabilità
Quello della responsabilità del collegio sindacale, è un tema fortemente discusso in quanto pietra miliare del sistema dei controlli e del dibattito intorno alla Corporate Governance.
Senza voler ripercorrere l’intero dialogo tra i noti formanti del diritto, sembra potersi affermare che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d’ora innanzi anche “c.c.i.i.”) rappresenti, nella materia in questione, un punto di svolta – forse epocale [1] – quantomeno nella prospettiva e nell’approccio al tema della responsabilità dell’organo di controllo.
A lungo, infatti, dottrina e giurisprudenza si sono interrogati e scontrati sull’opportunità e necessità di delineare i contorni delle responsabilità dei controllori e, segnatamente, del collegio sindacale alla luce anche delle preoccupazioni comunitarie, spesso espresse con riferimento ai revisori [2], circa il rischio di un progressivo abbandono della scena da parte dei controllori più capaci in conseguenza di una eccessiva responsabilizzazione del loro ruolo.
Il predetto dialogo tra formanti è stato, difatti, caratterizzato da una relazione biunivoca e progressiva tra il rafforzamento dei [continua..]