Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Brevi accenni alle funzioni della Corte dei conti in tema di controllo sui bilanci (di Marco Catalano, Giudice contabile e dottore commercialista)


Con il presente contributo si analizzano le principali funzioni di controllo della Corte dei conti italiana ed alcune problematiche in tema di approvazione dei bilanci degli enti locali.

In particolare, si esamineranno alcune situazioni poste all’attenzione del legislatore nazionale a seguito di interventi della Corte costituzionale.

 

Brief hints to Accountability Count functions about balance control

With this paper the main Italian Accountability Court control functions will be analyzed and some problems concerning financial reports problem about local boroughs.

In particular, some circumstances focused by national lawmaker after Constitutional Court sentences will be examined.

Keywords: Accountability Court – financial statement – Constitutional Court - control.

1. Il riavvicinamento incompiuto tra bilancio pubblico e bilancio privato Come è noto la caratteristica del bilancio delle pubbliche amministrazioni era il carattere di autorizzatorietà che lo contraddistingueva. Si soleva affermare, infatti, che il bilancio di previsione era il limite massimo delle autorizzazioni di spesa delle entità pubbliche. Entro il 31 dicembre dell’anno x-1 l’ente avrebbe dovuto verificare le risorse disponibili che, a inizio dell’anno finanziario, potevano essere impiegate per l’espletamento delle funzioni istituzionali. Con il decorso del tempo il divario tra accertato e riscosso ha comportato la formazione di una massa ingestibile di crediti, i cd. residui attivi, ai quali spesso non corrispondevano obbligazioni effettive ed esigibili. Nell’intento di eliminare le distorsioni di un sistema che metteva al proprio centro non l’avere, ma il dover avere, nel 2011 con il d.lgs. n. 118 si è affiancato ad un criterio meramente finanziario la cd. competenza finanziaria potenziata. Con questo sistema le obbligazioni attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge e sono imputate all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Tra i corollari del principio vi sono quelli per cui: i residui sono costituiti solo da obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili; le obbligazioni giuridicamente perfezionate non esigibili sono accertate e impegnate con imputazione agli esercizi in cui sono esigibili; le entrate vincolate e gli accantonamenti contabili costituiscono una componente del risultato di amministrazione (non devono essere impegnati); al fine di evitare la creazione di crediti inesigibili (che avrebbero formato residui attivi al quale potevano non corrispondere crediti effettivi ed esigibili) il legislatore ha previsto la creazione di fondi che, in analogia con il settore privato, avrebbero consentito alle pubbliche amministrazioni di neutralizzare gli effetti del rischio di mancato incasso o di uscita imprevista. Invero il sistema precedente non si preoccupava della effettività del credito, ma solo della sua registrazione nelle scritture contabili. Per cui, una volta accertato un credito di 100, ad esempio per IMU, la somma accertata costituiva il limite di spesa, indipendentemente dall’effettivo incasso; sicché a fine anno si poteva avere una uscita effettiva di 100, ma una entrata anche di molto inferiore, e così via di anno in anno. È chiaro il periodo del sistema: la creazione di un enorme credito di fatto inesigibile (quasi che fosse un NPL). È così che il novellato art. 167 del TUEL ha previsto il fondo crediti di dubbia esigibilità (Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stanziato [continua..]

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