Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Flussi informativi endoconsiliari e interorganici (di Giovanni Barbara, Professore straordinario di Diritto commerciale presso l’Università LUM Jean Monnet di Bari)


La circolazione delle informazioni endoconsiliari e dei flussi informativi costituisce, anche alla luce della riforma del diritto societario del 2003, presupposto necessario per un corretto ed efficiente sistema di corporate governance.

Il contributo intende sottolineare, infatti, come l’esigenza della circolazione e “adeguatezza” delle informazioni costituisca lo strumento imprescindibile della governance societaria per l’assunzione di decisioni imprenditoriali ponderate e coerenti con il principio cardine di corretta amministrazione.

Parole chiave: lussi informativi – sistema informativo – responsabilità degli amministratori – art. 2381 c.c. – informazione endoconsiliare – collegio sindacale.

 

Endoconsiliar and interorganic information flows

The circulation of endoconsiliar information and information flows is, also on the basis of the 2003 company law reform, a necessary requirement for a proper and efficient corporate governance system.

The essay aims to underline, indeed, how the need for circulation and “adequacy” information is the essential tool of corporate governance for the taking of business choices in accordance with the principle of sound administration.

Keywords: information flows - information system - directors’ liability - art. 2381 of the Italian Civil Code - endoconsiliar information - board of statutory auditors.

1. Il sistema informativo e le responsabilità degli amministratori È oramai pacifico, come riconosciuto da autorevole dottrina [1], che il tema dell’informazione endosocietaria (in tutte le sue articolate declinazioni, intraorganica e interorganica), rappresenti uno degli snodi chiave più importanti della Corporate Governance [2]-[3]-[4]. In termini più specifici è stato correttamente osservato che l’informazione nel diritto societario, con la riforma del 2003 [5], ha trovato una regolamentazione pervasiva ed una razionalizzazione “sistematica” che hanno generato una “mutazione genetica” che induce l’interprete ad una differente qualificazione della fattispecie [6]. In sostanza, si è rilevato che, attraverso la riforma, il legislatore ha assegnato «all’informazione e alla trasparenza un ruolo centrale sia come canone del­l’agire del buon amministratore sia come strumento di “tracciabilità” dei comportamenti, sia come mezzo di ricostruzione dei profili di responsabilità» [7]. In questa fondamentale ricostruzione, sono proprio i profili di responsabilità a rappresentare il nocciolo del problema che suggerisce di affrontare ed analizzare la disciplina in argomento – prima ancora che sotto il profilo della valutazione dei comportamenti virtuosi che caratterizzano (devono caratterizzare) l’attività gestoria – prendendo le mosse dalla norma cardine sulla responsabilità (degli amministratori) verso la società [8]. Il richiamo è dell’art. 2392 al comma 3 dell’art. 2381 [9] che rappresenta, come meglio si vedrà, un primo importante nesso tra doveri informativi e regime della responsabilità. Sul punto, è opportuno in via preliminare ricordare che il regime di solidarietà da cui deriva la responsabilità degli amministratori deve prendere le distanze dalla responsabilità “oggettiva” in capo al singolo amministratore, dovendosi necessariamente verificare se e come egli ha esercitato i propri doveri e poteri e quindi, in sintesi, pervenendo ad una valutazione della sua condotta, che nel caso degli amministratori deleganti assume una valenza anche, anzi soprattutto, di ordine informativo [10]-[11]. Va quindi precisato che l’affermazione tendente alla valutazione della condotta, ispirata a doveri-poteri di ordine informativo, che è e rimane strettamente “personale” pur nel contesto di un regime di solidarietà delle responsabilità gestorie, non può non includere i doveri-poteri contenuti negli altri commi dell’art. 2381 c.c. la cui osservanza, soprattutto ai fini della responsabilità, dovrà essere valutata attraverso il metro della diligenza (nello specifico con l’esame della natura [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio