Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Federica Famà)


Indicazioni applicative e interpretative Giurisprudenza Il cessionario non può detrarre l’Iva erroneamente addebitata dal cedente in misura superiore al dovuto – Con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 8589, la Corte di Cassazione ha affermato che, nonostante la recente riforma dell’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997, ad opera dell’art. 1, comma 935, l. n. 205/2017, deve escludersi che, laddove l’Iva sia applicata dal cedente in misura maggiore rispetto al dovuto ed erroneamente assolta in tale misura dal cessionario, quest’ultimo possa esercitare il diritto alla detrazione anche con riguardo alla parte di imposta indebitamente applicata, poiché, ai sensi delle Direttive n. 77/388/CEE e 2006/112/CE, tale diritto è limitato alle sole imposte realmente dovute e non si estende all’imposta dovuta esclusivamente in quanto esposta in fattura. Pertanto, si deve ritenere che, con la riforma dell’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997 – che ora dispone: “… fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro” – il legislatore abbia inteso modificare, rendendolo più mite, il regime sanzionatorio applicabile ai casi di indebita detrazione dell’Iva, continuando però a riconoscere il diritto alla detrazione soltanto nei limiti delle disposizioni ivi richiamate. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220316/snciv@s50@a2022@n08589@tS.clean.pdf. La definizione agevolata degli oneri contributivi determina l’emersione di una sopravvenienza attiva – Con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 8623, la Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui la sopravvenuta riduzione di oneri contributivi – nel caso di specie, intervenuta per il 60% in seguito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185/2008 – determina, nel bilancio del contribuente, una parziale cancellazione di passività relative ad esercizi precedenti, cui corrisponde una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 88, d.P.R. n. 917/1986. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220316/snciv@s50@a2022@n08623@tS.clean.pdf. Non imponibilità dei compensi percepiti da soggetti esteri – Con la sentenza del 3 marzo 2022, n. 7108, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al trattamento fiscale dei compensi erogati a società non residenti che svolgevano, nei confronti di una [continua..]

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