Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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I poteri informativi del presidente del consiglio di amministrazione e dei singoli amministratori non esecutivi (di Luca Vernero, Dottorando in Diritto, Persona e Mercato presso l’Università degli Studi di Torino)


L’articolo mette in risalto le caratteristiche tipiche dei poteri informativi riferibili al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli amministratori privi di delega nonché del dovere di agire in modo informato.

L’autore approfondisce il sistema dettato dal codice civile in cui il presidente assume il ruolo di garante dell’adeguatezza delle notizie che circolano in consiglio e in cui gli amministratori non delegati sono soggetti a limiti “territoriali” nella ricerca delle informazioni. L’analisi si incentra dapprima sul modello legale, per poi esaminare elementi di specificità riscontrabili nella normativa dei settori vigilati, e precisamente nel modello delineato dal Codice di Corporate Governance per le società quotate e, per quanto riguarda gli istituti di credito, dalle Disposizioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013.

 

The information powers of the Chairman of the Board and of the non-executive directors

This paper highlights the typical features of the information powers of the Chairman of the Board of Directors and of the non-executive directors as well as the duty to act in an informed manner.

The author focuses on the system set by the Italian Civil Code under which the Chairman is the guarantor of the adequacy of information converging into the Board of Directors and where non-executive directors are bound to “territorial” limits in the search of such information. The analysis is primarily based on the legal model, but it also delves into specific elements contained in regulations, specifically in relation to the framework established by the Corporate Governance Code for listed companies and by the Supervisory Provisions for Banks, Circular No. 285 of 17 December 2013 as regards to credit institutions.

Keywords: Information - Chairman - Non-executive Directors - Duty to act in an informed manner.

1. L’informazione societaria: considerazioni preliminari Com’è noto, l’adeguatezza dell’informazione è divenuta, a seguito della riforma del 2003 (d.lgs. n. 6/2003), l’elemento caratterizzante della governance delle società di capitali. L’attività informativa, nella duplice veste di passiva ricezione di notizie e di attiva ricerca degli elementi necessari per addivenire a scelte consapevoli, pervade i settori più vari del diritto societario [1]. Con specifico riferimento all’amministrazione delle società per azioni, è ormai consolidata l’opinione secondo cui il governo societario si basa sulla correttezza e sull’affidabilità [2] delle informazioni che vengono condivise tra gli organi sociali (i.e., organi delegati, consiglio di amministrazione, organo di controllo) e le strutture aziendali [3]. Sono una dimostrazione dell’importanza che l’informazione societaria ha assunto gli obblighi di comunicazione posti a carico dei delegati verso il consiglio (art. 2381, comma 5, c.c.), il dovere del consiglio medesimo di valutare il generale andamento della gestione e l’adeguatezza degli assetti societari sulla base delle informazioni ricevute, di esaminare i piani strategici, industriali e finanziari (quando elaborati), nonché il dovere in capo a tutti gli amministratori di agire in modo informato, divenuto ormai «paradigma generale di comportamento del buon amministratore» [4]. In altre parole, l’informazione è diventata lo strumento messo a disposizione degli amministratori (ma anche dei componenti dell’organo di controllo) per adempiere ai propri doveri. Nel contesto delle società per azioni [5], lo si è già anticipato, il legislatore delegato ha creato un complesso di poteri e doveri. Se questi sono da un lato differenziati, in considerazione del ruolo ricoperto dai membri del consiglio di amministrazione (i.e., delegati o deleganti), dall’altro possono definirsi correlati. Si pensi, ad esempio, al dovere in capo ai delegati ex art. 2381, comma 5, c.c., di riferire al consiglio e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, cui fa da contraltare il corrispondente dovere del plenum di valutare, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione [6]. Ma non è tutto: il legislatore ha inteso stabilire almeno altri due momenti informativi. In una prima ipotesi, il consiglio è chiamato a valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sulla base delle informazioni ricevute; in secondo luogo, per quanto riguarda l’ulteriore fattispecie legislativamente fissata, ovverosia la [continua..]

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