Il tema delle sopravvenienze nei contratti d’impresa di lunga durata è emerso, con drammaticità, negli ultimi due anni: il legislatore della riforma concorsuale ne ha preso consapevolezza, tuttavia il sistema non offre ancora soluzioni soddisfacenti di portata generale. In questo quadro, si intende valutare l’opportunità ovvero la necessità per le imprese di introdurre presidi contrattuali ad hoc nel regolamento contrattuale in relazione all’obbligo di predisporre assetti adeguati – anche eventualmente con l’ausilio dell’intelligenza artificiale – in funzione della continuità aziendale.
Undertaking, long-term contracts, unexpected circumstances and adequate models The problem of unexpected circumstances in long-term contracts has arisen with particular urgency over the past two years. In the absence of regulatory solutions, the paper explores possible contractual solutions, also – possibly with the help of artificial intelligence – in relation to adequate models and going concern.
Keywords: Unexpected circumstances – long-term contracts – renegotiation – going concern – adequate models.
1. Il problema: sopravvenienze e contratti di durata nell’impresa
Il problema delle sopravvenienze si pone, soprattutto se non esclusivamente, con riguardo ai contratti tipicamente d’impresa e di durata, caratterizzati da una esecuzione che si protrae nel tempo comportando il concreto pericolo che tra il momento della conclusione e quello della loro effettiva esecuzione sopraggiungano eventi tali da sconvolgere l’originario equilibrio di interessi impostato tra le parti.
I recenti straordinari e drammatici avvenimenti in ambito sanitario, politico, socio-economico, confermano la circostanza che i contratti di lunga durata sono soggetti ad elevato rischio di incertezza [1].
Un contesto “fluido” – quale purtroppo è quello che stiamo vivendo, caratterizzato da imprevisti di varia natura – si riflette inevitabilmente sulla salute delle imprese la cui attività si realizza anche attraverso quei contratti e, di conseguenza, amplifica il rischio di una generalizzata crisi economica.
La rilevanza sociale dell’attività di impresa e l’interesse alla sua sopravvivenza, oggi anche testimoniati dai principi che stanno alla base del Codice della crisi [2], confermano la centralità e delicatezza del tema delle sopravvenienze in quel settore, nonché la necessità di riguardarlo attraverso la lente del diritto dell’impresa e degli strumenti offerti per la crisi d’impresa [3]: in quest’ultimo scenario, la ricerca di soluzioni concordate, che mirano a preservare i rapporti in funzione del superamento delle situazioni di difficoltà economica e finanziaria, come noto, è divenuto un leit motiv.
Occorre prendere le mosse dall’evento che fa scattare i tradizionali, e forse non sempre pienamente soddisfacenti, meccanismi codicistici: si tratta di situazioni di carattere generale operanti presso qualsiasi debitore e tali da modificare il valore di mercato delle prestazioni, si pensi alla pandemia da Covid-19, ai cambiamenti climatici, ma ora anche alla guerra Russia-Ucraina con gli inevitabili fenomeni inflattivi che ne seguono acuendo inevitabilmente una condizione già fortemente compromessa.
Le sopravvenienze sono, dunque, circostanze inattese che intervengono in un momento successivo alla conclusione del contratto provocando uno squilibrio significativo tra le prestazioni sinallagmatiche: vi rientrano sicuramente quegli eventi che possono determinare l’impossibilità della prestazione non imputabile al debitore ovvero l’eccessiva onerosità della stessa (ma anche, come vedremo, lo svilimento della controprestazione [4]), il cui effetto si realizza nello scioglimento del vincolo contrattuale [5]. L’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore, tuttavia, si differenzia dall’eccessiva onerosità sopravvenuta nella misura in cui nel secondo [continua..]