Nella sentenza 17 giugno 2021, nelle cause riunite C 58/20 e C 59/20, K e DBKAG, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha nuovamente affrontato il tema delle condizioni per fruire dell’esenzione Iva per i servizi esternalizzati dai fondi comuni di investimento, ponendo particolare enfasi sul valore della specificità dei servizi offerti dal terzo. Muovendo da tale sentenza, nel presente contributo si delinea un’analisi sulla concreta declinazione dei concetti di fondo comune di investimento e di attività di gestione degli stessi per godere di tale esenzione Iva, i quali necessitano di essere individuati esclusivamente tramite analogie con gli OIVCM e le attività di gestione tipiche previste dalle direttive europee.
Vat exemption on outsourced services by Special Investment funds In its judgment of 17 June 2021, the Court of Justice of the European Union in cases C 58/20 and C 59/20, K and DBKAG, once again examined the conditions for VAT exemption on services outsourced by investment funds, stressing the value of the specific nature of the activities provided by the third party. This article is aimed to review the principles of the abovementioned decision of CJUE and analyse the concrete implementation of the concepts of investment funds and their management activities to benefit from VAT exemption, which need to be identified only by comparison with UCITS and the typical management activities listed in the European directives.
Keywords: Mutual Investment Funds – exemption – Value added tax – UCITS – Neutrality principle.
1. Premessa
Con la sentenza 17 giugno 2021, nelle cause riunite C‑58/20 e C‑59/20, K e DBKAG, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è nuovamente intervenuta nel tema della declinazione pratica dell’esenzione Iva [1] per i servizi esternalizzati dai fondi comuni di investimento. Tale fattispecie trova il proprio fondamento su un’interpretazione estensiva, fornita dai giudici di Lussemburgo, del precetto contenuto all’art. 135, par. 1, lett. g) della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (di seguito, breviter, direttiva Iva), il quale include nella rubrica delle fattispecie esenti la gestione di fondi comuni d’investimento come definiti dagli Stati membri [2].
Vista la mancata inclusione espressa nella direttiva Iva dell’ipotesi di gestione esternalizzata dei fondi comuni, la trasposizione pratica di tale esenzione è stata demandata alla Corte di Giustizia, la quale, in ragione della necessità di limitare [3] i margini interpretativi di ogni singolo Stato membro [4], ma rispettare al contempo il principio di neutralità dell’Imposta sul valore aggiunto, ha da tempo guidato le varie amministrazioni nazionali nell’applicazione corretta e uniforme dei criteri interpretativi da essa stessa enunciati, per la sussunzione dei casi nelle differenti fattispecie esenti [5].
Questo sistema necessita tuttavia, di essere coadiuvato dal principio di effettività, per il quale l’interpretazione restrittiva dell’esenzione non può arrivare al punto tale da privare del tutto la concreta applicazione di tale norma [6].
In tale quadro si inserisce, da ultimo, la sentenza 17 giugno 2021, nelle cause riunite C‑58/20 e C‑59/20, K e DBKAG, la quale è intervenuta in senso particolarmente esplicativo per quanto concerne tale tematica, enucleando in modo lineare e coerente i criteri dirimenti per vedere riconosciuta tale esenzione.
Seguendo il tracciato già indicato dalla Suprema Corte Ue, sono, inoltre, stati pubblicati diversi interventi di prassi nazionale, ad ulteriore specificazione del contenuto delle previsioni unionali sul tema [7].
Sebbene i diversi provvedimenti unionali e nazionali seguano il medesimo tracciato ermeneutico, le differenti soluzioni e giustificazioni offerte per fattispecie simili permettono di comprendere come residuino ancora delle incertezze dal punto di vista della trasposizione pratica di tali principi, posti esclusivamente a livello giurisprudenziale.
2. La fattispecie di fondi comuni di investimento inclusi nell’esenzione IVA: l’OICVM come prototipo e l’importanza della compartecipazione del rischio
Assume importanza centrale, per riconoscere l’esenzione Iva in esame, verificare il concetto di fondo comune di investimento ai sensi della disciplina Iva.
Sotto tale profilo, è principio ormai acclarato dalla costante [continua..]