Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il collegio sindacale nell'ambito del nuovo Codice di Autodisciplina (di Edoardo Pedersoli, Ricercatore di tipo A (RTDA) presso l’Università degli Studi di Milano)


La finalità di questo articolo è quella di verificare se e come il nuovo Codice di Autodisciplina abbia inciso sul ruolo del collegio sindacale nelle società quotate italiane e, in particolare, se abbia imposto ai sindaci nuovi doveri per assolvere all’assegnata funzione di “audit committee” e, con riferimento alla vigilanza sul sistema di controllo interno, di verificare quali possano essere i confini tra la valutazione di “merito” affidata agli amministratori e il controllo sulla “legittimità sostanziale” di competenza invece dell’organo di controllo.

 

The board of statutory auditors in the framework of the new Corporate Governance Code

The purpose of this article is to verify whether and how the new Corporate Governance Code has affected the role of the board of statutory auditors in the Italian listed companies and, in particular, if has imposed to the statutory auditors new duties to perform the assigned function of “audit commitee” and, with reference to the supervision over the internal control system, which might be the borders between the “merit” evaluation entrusted to the directors and the control over the "substantial legitimacy" which instead is competence of the board of statutory auditors.

Keywords: board of statutory auditors – statutory auditors – Corporate Governance Code – listed companies – internal controls.

1. Le disposizioni del Codice di Autodisciplina con riferimento agli organi di controllo. La funzione di “audit committee” Il Codice di Autodisciplina ha apportato modifiche di non trascurabile importanza con riferimento al ruolo del collegio sindacale nell’ambito della governance delle società quotate [1]. Nella precedente versione del Codice di Autodisciplina (pubblicata nel luglio 2018) [2], già si attribuiva al collegio sindacale un “compito di vigilanza anche preventiva e non meramente ex post, che si traduce in una verifica sui processi il cui esito va portato all’attenzione degli amministratori, affinché essi adottino le misure correttive eventualmente necessarie”: un organo di controllo, cui si richiedeva di vigilare sull’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di operare “dall’interno dell’azienda e in modo coordinato con gli organi di gestione, al fine di perseguire l’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo”. Precisandosi tuttavia che il ruolo di “vigilanza sulla conformità” affidato al collegio sindacale “lo differenzia in modo netto rispetto al consiglio di amministrazione e al comitato e controllo e rischi, i quali svolgono essenzialmente un ruolo di valutazione anche di merito sull’adeguatezza degli assetti e sull’andamento della gestione”. Prima di verificare se e come le nuove disposizioni del Codice di Autodisciplina abbiano inciso sul ruolo del collegio sindacale in merito alle decisioni inerenti agli assetti, si osserva che, nella nuova formulazione del Codice di Autodisciplina, non vi è più una specifica sezione riservata al collegio sindacale, ma si è deciso di riferirsi genericamente all’“organo di controllo”: definito come l’“organo collegiale cui sono attribuite le funzioni di “audit committee” (in Italia denominato “comitato per il controllo interno e la revisione contabile”) ai sensi della direttiva 2006/43/CE […]”. Tale funzione è attribuita: (i) al collegio sindacale nel modello tradizionale di governance italiano; (ii) al comitato per il controllo sulla gestione nel modello monistico; e (iii) al comitato ad hoc istituito all’interno del consiglio di sorveglianza nel modello dualistico [3]. Il primo quesito da porsi è che cosa si intenda in concreto con funzione di “audit committee” e se la stessa sia già ricompresa nei doveri di vigilanza attribuiti al collegio sindacale nelle società di diritto comune, o se invece si tratti di un’attività ulteriore rispetto a quanto previsto nel codice civile e nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o TUF). Il primo [continua..]

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