Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Carried interest: inquadramento sistematico, chiarimenti di prassi e profili di criticità (di Riccardo Lancia, Avvocato in Roma. Dottore in Giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli)


L’articolo offre un inquadramento sistematico della disciplina fiscale degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati. La trattazione investe tanto la normativa tributaria di settore quanto la prassi dell’Amministrazione finanziaria, che, nel corso del tempo, ha fornito numerosi chiarimenti rispetto ai requisiti al cui ricorrere opera la presunzione legale di qualificazione fiscale dei carried interest come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria. Tuttavia, proprio l’assenza di uno o più dei requisiti, previsti dalla normativa tributaria, può far sorgere un problema riguardante la qualificazione fiscale dei proventi. L’elaborato analizza la copiosa prassi erariale in materia, ravvisandone i relativi profili di criticità.

Parole chiave: carried interest – Amministrazione finanziaria – diritto tributario.

Carried interest: framing system, clarifications of tax practice and critical profiles

The article offers a framing system of the tax regulation of carried interest. The discussion covers both the specific tax law and the practice of the Italian Tax Authority, which, over time, has provided numerous clarifications as to the requirements upon the occurrence of which the legal presumption of the tax qualification of carried interests as capital income or other income of a financial nature operates. However, it is precisely the absence of one or more of the requirements, laid down in the Italian tax legislation, that may give rise to an issue of income’s tax qualification. The paper analyses the copious tax practice in this area and identifies critical aspects.

Keywords: carried interest – Italian Tax Authority – tax law.

1. Strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati (c.d. carried interest) L’espressione “carried interest”, elaborata nel settore del private equity e del venture capital [1], allude ad uno strumento finanziario connotato dalla presenza di un diritto patrimoniale, significativamente, accentuato rispetto ad un ordinario diritto patrimoniale tanto da definirsi “rafforzato”, prevedendo una partecipazione agli utili in misura più che proporzionale rispetto all’inve­stimento effettuato dal titolare in ragione del rischio al quale è esposto (c.d. super return). Di regola, il carried interest è riconosciuto dalla società a favore di manager e dipendenti a titolo di incentivo. Difatti, la figura del manager – più delle altre – può rivestire in ambito societario quantomeno due differenti ruoli: da un lato, quello di soggetto apicale e dipendente della società che percepisce redditi di lavoro dipendente o assimilati (ovvero di lavoro autonomo qualora le funzioni espletate siano compatibili con l’attività professionale) e, dal­l’altro, quello di azionista o titolare di quote delle società o enti di cui sia amministratore e, dunque, dipendente (ovvero di società a queste legate da un rapporto di controllo o collegamento) che, a tale titolo, percepisce redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria. Proprio tale doppio ruolo funzionale del manager si riflette, inevitabilmente, nella percezione di proventi fra loro eterogenei che avevano posto ingenti problemi sotto il profilo della loro qualificazione fiscale, acuiti, tra l’altro, dall’assenza di una normativa tributaria specifica. Una normativa fiscale sarebbe stata utile ad individuare i criteri o le condizioni al cui ricorrere avrebbe operato la qualificazione dei proventi come retribuzione dell’attività lavorativa svolta (c.d. performance fee) ovvero quale componente finanziaria in termini di redditi di capitale o redditi diversi [2]. Tale questione non è solo limitata ad aspetti formali, ma propone risvolti di carattere sostanziale, in quanto il legislatore tributario ha previsto differenti modalità di determinazione della base imponibile nonché divergenti modalità di tassazione. Il reddito di lavoro dipendente e redditi ad esso assimilati sono soggetti al regime IRPEF ordinario con applicazione delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, mentre i redditi di capitali e i redditi diversi di natura finanziaria a tassazione sostitutiva o ritenuta alla fonte [3]. La vera criticità è stata ravvisata nell’ampia nozione del reddito di lavoro dipendente, che, ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ricomprende, in una logica di chiara “onnicomprensività” [4], tutte le somme e i valori, sia essi in [continua..]

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