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Ragionevolezza ed adeguatezza nella disciplina del diritto dei contratti
Dario Scarpa, Professore associato di Istituzioni di diritto privato presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
L’ampiezza prasseologica dei nuovi modelli contrattuali trova il primo momento di studio nella negoziazione tra le parti, con le necessarie tutele previste dalla disciplina per gli interessi privati; si muove quindi verso la ricerca di criteri interpretativi e clausole generali, equilibrando gli interessi economici e adottando il criterio della ragionevolezza nelle dinamiche operative di adempimento degli obblighi conseguenti.
Parole chiave: Ragionevolezza – Adeguatezza – Contratto.
The praxeological breadth of the new contractual models finds the initial moment of study in the negotiation between the parties, with the necessary protection provided in the basic regulation of private interests, therefore moves towards the search for interpretative criteria and clauses general by balancing the economic interests and adopting reasonableness in the operational dynamics of fulfillment of the consequent obligations.
Keywords: Reasonableness – Adequacy – Contract.
1. Ragionevolezza come criterio interpretativo delle nuove dinamiche contrattuali
L’ampiezza praxeologica dei nuovi modelli contrattuali trova il momento inziale di studio nella contrattazione tra i paciscenti, persone fisiche e giuridiche, con la necessaria tutela approntata nella basica regolamentazione d’interessi privati, muove, quindi, verso la ricerca di criteri interpretativi e clausole generali nell’emersione del criterio del bilanciamento degli interessi e della ragionevolezza nelle dinamiche operative di adempimento alle obbligazioni conseguenti e, infine, giunge a trovare massima espressione nelle vicende societarie a tutela di soggetti, qualificabili come rappresentati nella nuova contrattazione d’impresa [1].
Appare chiaro ed evidente, secondo l’autorevole impostazione che la migliore dottrina sta portando avanti, che, applicando il giudizio di ragionevolezza, il punto di partenza dell’interpretazione non sia il testo, bensì un fatto della vita, sul quale il sistema, nel quale rientra anche il singolo testo di legge, viene interrogato per individuare la risposta più adeguata alle esigenze richiamate [2].
Nella nuova contrattualistica l’associazione [continua..]