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Check-list e Test pratico di risanabilità: presupposti teorici e implicazioni sistematiche
Marina Spiotta, Professoressa associata di Diritto commerciale e di Diritto fallimentare presso l’Università del Piemonte Orientale
Lo scritto pone in rilievo i presupposti teorici e le implicazioni sistematiche derivanti dall’istituzione della piattaforma telematica nazionale e, in particolare, dalla messa a disposizione di qualsivoglia imprenditore di un test pratico per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento e di una lista di controllo particolareggiata con indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento.
The paper highlights the theoretical prerequisites and systematic implications arising from the establishment of the national telematics platform and, in particular, from the provision to all entrepreneurs of a practical test for verifying the reasonable prosecution of rehabilitation and a detailed checklist with operational guidance for drafting restructuring plans.
Keywords: Check-list; Restructuring Practical test; Accounting.
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1. Premessa
Nelle conclusioni di un saggio pubblicato sul fasc. 9/2021 di questa Rivista [1] volto a porre in rilievo alcune aporie tra Codice civile e (la prima versione del) Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (breviter, c.c.i.i.), si era formulato l’auspicio di un’anticipazione, su base volontaria, di un intervento del Legislatore per esplicitare ciò che:
i) è sottinteso (agli artt. 3 c.c.i.i. e 2086 c.c.): il brocardo «non c’è futuro senza memoria» vale anche per l’attività imprenditoriale che, svolgendosi e distendendosi nel tempo, «non può perdere il passato se non perdendo insieme se stessa»[2];
ii) poteva già ricavarsi in via interpretativa dal d.lgs. n. 14/2019 corretto dal d.lgs. n. 147/2020, ossia: l’inadeguatezza di assetti/misure contabili che prevedano bilanci semplificati, senza nota integrativa o senza rendiconto finanziario[3]; la necessità di predisporre budget di cassa o di tesoreria giacché senza detti documenti il passaggio ad un’ottica forward-looking resterebbe una mera aspirazione; l’opportunità di prevedere sanzioni indirette » Per l'intero contenuto effettuare il login inizio