L’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza (c.c.i.i.) ha posto il problema se le società occasionali possano ricorrere alla procedura di sovraindebitamento, alla composizione negoziata, alla liquidazione giudiziale e alle misure protettive.
La società occasionale non è soggetta a fallimento, ma vi sono tutta una serie di norme in tema di società, che, in base alle diverse tesi prospettate in materia, possono essere estese anche società occasionali.
Current relevance of occasional companies The entry into force of the Code of Crisis and Insolvency (c.c.i.i.) has raised the question of whether occasional companies can have recourse to the over-indebtedness procedure, negotiated settlement, judicial liquidation and protective measures.
The occasional company is not subject to bankruptcy, but there are a whole series of rules on company matters, which, according to the various theories put forward on the subject, can also be extended to occasional companies.
Keywords: over-indebtedness – negotiated settlement – judicial liquidation –- protective measures – advertising – company register – societas unius negozii – bankruptcy - simple partnership.
1. Società e impresa: la società occasionale
Il tema dei rapporti tra società ed impresa [1], ed in particolar modo il quesito se possa esistere una società senza impresa, è stato da sempre oggetto di indagine sia da parte della dottrina, che della giurisprudenza. Due sono sostanzialmente i poli contrapposti: da una parte, vi è chi sostiene che la società sia sempre e necessariamente impresa e, dall’altra, chi, invece, configura due fattispecie di società che non sono titolari di impresa, ovverosia le società occasionali e le società tra professionisti.
Sulla delicata questione dei rapporti tra società ed impresa, una giurisprudenza di legittimità [2] in particolare ha sostenuto una tesi da cui sembrerebbe discendere non soltanto l’ammissibilità delle società occasionali, ma in particolar modo il principio della coessenzialità dei rapporti tra società ed impresa: “l’attribuzione della qualifica di imprenditore per una società, diversamente dall’imprenditore individuale, dovrebbe essere effettuata prescindendo dall’esame in concreto dell’attività che la società svolge, e sulla base della sola valutazione dell’oggetto della società, quale dichiarato dalle parti indipendentemente dal suo effettivo svolgimento, perché mentre la persona fisica acquista la qualità di imprenditore con l’effettivo svolgimento dell’attività, la società assume la qualifica immediatamente, con l’iscrizione nel registro imprese.
Tale impostazione condivisa da una certa dottrina [3] che sostiene l’esistenza di un’equivalenza società – impresa ha incontrato la critica di altra dottrina [4] secondo cui l’impostazione della Corte di Cassazione [5] nasconde una petizione di principio, identificando direttamente attività commerciale e impresa; a questo aggiunge che, essendosi la Corte riferita al solo criterio della previsione statutaria, con ciò ha inibito l’applicazione della disciplina relativa allo statuto dell’imprenditore commerciale a quelle società che, sebbene costituite con un oggetto palesemente qualificabile come attività agricola, di fatto svolgono un’attività commerciale.
Da una parte, dunque, riscontriamo posizioni differenti nell’ambito della giurisprudenza di merito e una posizione univoca da parte della Cassazione, sul punto dell’ammissibilità delle società occasionali; dall’altra, abbiamo invece la dottrina, che si è suddivisa in tre gruppi [6].
Un primo gruppo di Autori [7], ha ritenuto che la società occasionale sia una “società tipica [8]”, pur non essendo impresa/imprenditore, alla quale si applicano le norme previste per le [continua..]