Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di Diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Federica Famà)


INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Giurisprudenza È legittima la notifica della cartella di pagamento in pendenza di concordato preventivo – Con ordinanza del 25 ottobre 2022, n. 31560, la Corte di Cassazione ha stabilito che “la peculiare natura della cartella di pagamento, che è assimilabile ad un precetto, non impedisce l’emissione e la notifica della stessa anche dopo la "presentazione" della domanda di concordato preventivo, non costituendo l’inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento”. In ispecie, a parere della Corte Suprema, la notifica della cartella è “propedeutica all’affermazione della pretesa nei confronti del contribuente” e, pertanto, non può subire il divieto di azioni esecutive e/o cautelari di cui all’art. 168, R.D. n. 267/1942. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20221025/snciv@s50@a2022@n31560@tO.clean.pdf. La territorialità ai fini IVA non subisce mutamenti in caso di frode – Con sentenza del 27 ottobre 2022, causa C-641/21, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che, ai fini dell’individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi, la sussistenza di una frode IVA non preclude l’applicazione della regola generale di cui all’art. 44 della direttiva 2006/112/CE. Nel caso di specie – riguardante il trasferimento, a titolo oneroso, di quote di emissioni di gas a effetto serra, da parte di un soggetto stabilito in uno Stato membro, ad un soggetto passivo stabilito in un diverso Stato membro –, i giudici unionali hanno concluso che la prestazione di servizi, ancorché realizzata nel quadro di una frode IVA, fosse territorialmente rilevante nel luogo della sede dell’attività del committente ex art. 44 cit. Il documento è reperibile al seguente link: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267611&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=919176. Nessun mutamento dell’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti – Con sentenza del 27 ottobre 2022, n. 31878, la Corte di Cassazione ha statuito che l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto con la l. n. 130/2022, “non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia”. Nel caso di specie – avente ad oggetto una frode IVA per operazioni soggettivamente inesistenti –, la Corte Suprema ha cassato la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della circostanza che, a fronte del complesso quadro indiziario fornito dall’Ufficio, la contribuente non avesse assolto “[al]l’onere di dimostrare la propria [continua..]

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Fascicolo 11 - 2022