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Società in accomandita semplice e avvio degli strumenti di regolazione della crisi e dell´insolvenza

Riccardo Russo, Ricercatore t.d. A in Diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza del­l’Università degli Studi di Torino

Lo scritto si sofferma sull’analisi dei punti di intersezione tra la disciplina della società in accomandita semplice e l’art. 120 bis del codice della crisi d’impresa e del­l’insolvenza, una norma di recente introduzione che ha rinnovato in misura significativa le modalità di accesso al concordato preventivo. In particolare, muovendo dalla previsione secondo cui la competenza sulla presentazione della domanda di attivazione di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza compete agli amministratori, ci si domanda se nella società in accomandita semplice, e più in generale nelle società di persone, sussistano tuttora, in capo ai soci non amministratori, margini di condizionamento dell’operato degli amministratori.

Parole chiave: Società in accomandita semplice – Crisi – Insolvenza.

Limited partnership  and initiation of crisis and insolvency regulation instruments

The paper focuses on the analysis of the points of intersection between the rules governing limited partnerships and Article 120 bis of the Code of Business Crisis and Insolvency, a recently introduced piece of legislation that has significantly renewed the methods of access to the composition with creditors. In particular, moving from the norm that provides that the authority on the submission of the application for the activation of an instrument for regulating the crisis and the insolvency lies with the directors, the question that arises is whether in limited partnerships, and more generally in partnerships, there is still, in the hands of the non-directors partners, scope for conditioning the actions of the directors.

Keywords: Limited partnership – Crisis – Insolvency.

1. Osservazioni introduttive

Com’è noto, l’art. 120 bis del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha innovato il profilo relativo alle modalità con le quali è assunta, dalle società, la decisione di accedere al concordato preventivo e, più in generale, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza [1].

Merita ricordare, in chiave storica, che si tratta di un aspetto che, nel contesto della legge fallimentare, era rimasto in ombra, non avendo ricevuto – né nel 1942 né in occasione dei plurimi interventi di riforma che si sono avvicendati a ritmo serrato a partire dal 2005 – una regolazione specifica ed autonoma: anzi, il legislatore si era limitato ad inserire, all’art. 161, comma 4, l. fall. un rinvio alquanto secco all’art. 152 l. fall. [2]; norma, quest’ultima, che disciplinava il differente scenario della deliberazione della proposta di concordato fallimentare [3].

L’art. 152 l. fall. stabiliva, più precisamente, che la domanda di concordato fallimentare dovesse essere sottoscritta da coloro che [continua..]

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