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L´interpretazione delle clausole di prelazione “incerte”

Stefano Covino, Dottore di ricerca in Diritto commerciale e industriale presso l’Università degli Studi di Milano. Assegnista di ricerca in Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Pisa

L’articolo affronta il problema dell’individuazione dell’ambito di applicazione delle clausole di prelazione c.d. “incerte”, il cui presupposto oggettivo è delineato attraverso il riferimento ai concetti generici di “alienazione” e “trasferimento”. Dopo aver passato in rassegna le principali opinioni dottrinali e giurisprudenziali in materia, si tenta di proporre un criterio interpretativo alternativo, che inverte il rapporto tra fattispecie e disciplina nell’interpretazione delle pertinenti disposizioni statutarie.

Parole chiave: limiti alla circolazione delle azioni – clausola di prelazione – ambito di applicazione – interpretazione dello statuto.

The interpretation of preemption clauses with uncertain scope of application

The article addresses the scope of application of so-called “uncertain” preemption clauses, whose objective conditions are delineated through reference to the generic concepts of “alienation” and “transfer.” After reviewing the main doctrinal and jurisprudential views on the subject, an attempt is made to propose an alternative interpretative criterion, which reverses the relationship between fact and discipline in the interpretation of the relevant statutory provisions.

Keywords: circulation of shares – preemption clause – scope of application – interpretation of the statute.

1. Il problema: l’ambito di applicazione delle clausole di prelazione c.d. “incerte”

È ricorrente – negli studi dedicati ai limiti alla circolazione delle partecipazioni azionarie in generale, e alla clausola di prelazione, in particolare – la premessa secondo la quale le previsioni statutarie che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento [1] delle azioni nominative [2] condensino il bilanciamento tra due contrapposti interessi: da un lato, quello della compagine sociale – considerata come gruppo – a mantenere il controllo sull’ingresso di nuovi investitori in società, se non anche a conservare inalterati i reciproci rapporti di partecipazione al capitale [3]; dall’altro, quello del singolo socio a realizzare il valore economico del proprio investimento attraverso la cessione della partecipazione sul(l’eventuale) mercato secondario [4]; bilanciamento, quest’ultimo, i cui esiti concorrono a delineare il grado di “apertura” o, viceversa, di “chiusura” della società rispetto alle variazioni dei propri assetti proprietari  » Per l'intero contenuto effettuare il login inizio