Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Lo sviluppo delle cripto attività verrà messo alla prova delle nuove regole adottate dagli Stati Membri? (di Umberto Piattelli, Partner LCA Studio Legale)


Lo scritto, prendendo le mosse dall’origine e dall’evoluzione della legislazione relativa allo sviluppo delle criptovalute e, più in generale, dei servizi legati alle cripto attività, analizza la regolamentazione entrata recentemente in vigore in Italia e le proposte di regolamentazione attualmente allo studio da parte delle autorità dell’U­nione Europea.

Parole chiave: criptovalute – cripto asset – Registro delle criptovalute – NFT.

Crypto services development will survive the new Member States?

The paper starts analysing the origin and the evolution of the crypto currencies and crypto assets services regulations and examines the Italian regulation recently approved as well as the EU new regulation proposals applicable to this matter.

Keywords: crypto currencies – crypto assets – crypto cureencies register – NFT.

1. Le criptovalute: nozioni di base La questione delle monete virtuali è sempre più rilevante se si considera che il relativo mercato ha raggiunto i 330 miliardi di dollari a livello mondiale, considerando la capitalizzazione delle prime 100 monete virtuali [1] e che le stesse sono spesso associate all’anonimato [2] di coloro che le detengono, con gli evidenti rischi connessi al riciclaggio, al terrorismo e all’evasione fiscale. Insieme al grande sviluppo della Blockchain si sono diffuse le c.d. criptovalute [3]; il termine si compone di due parole: cripto e valuta, per cui si tratta di una valuta “nascosta”, nel senso che è visibile/utilizzabile solo conoscendo un determinato codice informatico (le c.d. “chiavi di accesso” pubblica e privata) [4]. Si faccia attenzione che secondo alcuni studi [5] le criptovalute rientrerebbero nel più grande insieme dei cryptoassets, nel quale sono ricompresi anche i tokens, la cui funzione non è solamente e semplicemente quella di favorire il trasferimento di valore, così come avviene con una moneta virtuale. Una criptovaluta [6] non esiste in forma fisica (e per questo viene definita “virtuale”), ma si genera e si scambia esclusivamente per via telematica; non è pertanto possibile trovare in circolazione delle criptovalute in formato cartaceo o metallico [7]; in pratica si tratta di un documento digitale che esprime un segno convenzionale che viene associato ad un individuo per il tramite di codici informatici [8]. La criptovaluta, ove sussista il consenso tra i partecipanti alla relativa transazione, può essere scambiata in modalità peer-to-peer (ovvero tra due dispositivi direttamente, senza necessità di intermediari) per acquistare beni e servizi (come fosse moneta a corso legale a tutti gli effetti) così come è avvenuto con l’avvento del Bitcoin, probabilmente la più famosa delle criptovalute, che viene definita [9] come “una moneta virtuale bidirezionale in quanto può essere facilmente convertita con le principali valute ufficiali e viceversa”. Il Bitcoin viene descritto come una moneta virtuale, decentralizzata ed anonima, senza corso legale [10] (e non emessa da un governo o entità governativa) che non ha alcuna forma fisica e che può essere quindi rappresentata come un file salvato su un portafoglio digitale in un computer, tramite un servizio online [11]. Anche la Banca d’Italia [12], al fine di evitare possibili discordanze e/o incongruenze rispetto alla definizione di valuta avente corso legale, ha elaborato una prima definizione di cripto attività intesa come “attività di natura digitale il cui trasferimento è basato sull’uso della crittografia e sulla Distributed Ledger Technology” e ha poi precisato che la [continua..]

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