Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di Diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Federica Famà)


INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Giurisprudenza Nessuna doppia tassazione nel caso di società a ristretta base – Con l’ordinanza del 30 novembre 2022, n. 35293, la Corte di Cassazione, ribadendo il proprio consolidato orientamento secondo cui gli utili extracontabili accertati in capo a società di capitali a ristretta base sociale devono essere imputati al socio nella loro interezza – ossia senza tenere in considerazione le limitazioni previste dagli artt. 47 e 89, d.P.R. n. 917/1986 –, ha escluso la sussistenza di un problema di doppia imposizione, ritenendo che il beneficio dell’esenzione parziale dall’im­posizione degli utili societari operi esclusivamente in relazione ai redditi dichiarati dalla società in un documento contabile e non per gli utili extrabilancio che, una volta accertati per altra via, vanno imputati in misura intera e non ridotta. Il documento è reperibile al seguente link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20221130/snciv@s65@a2022@n35293@tO.clean.pdf. Limiti alla deducibilità degli interessi passivi in capo a soggetti IAS adopter – Con l’ordinanza del 29 novembre 2022, n. 35130, la Corte di Cassazione ha affermato che, per quanto concerne i limiti di deducibilità degli interessi passivi previsti dall’art. 96, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, nel caso di soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il calcolo del risultato operativo lordo della gestione caratteristica va effettuato dopo aver individuato, tra le poste del conto economico redatto sulla base di tali principi contabili, quelle che risultino in concreto corrispondenti alle voci contenute nello schema di conto economico di cui all’art. 2425 c.c. A tal fine, è sufficiente che il contribuente predisponga uno schema di conto economico equiparato che consenta un ragguaglio tra il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali e le voci di cui all’art. 2425 c.c., non essendo invece necessaria la redazione di un nuovo bilancio secondo le norme del codice civile e i principi contabili nazionali. Il documento è reperibile al seguente link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20221129/snciv@s50@a2022@n35130@tO.clean.pdf. Prassi Regime transitorio per dividendi da partecipazioni qualificate applicabile se la delibera di distribuzione è adottata entro il 31 dicembre 2022 – Con il Principio di diritto del 6 dicembre 2022, n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha precisato l’ambito di applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 1, comma 1006, l. n. 205/2017, secondo cui le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, [continua..]

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