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Società di persone e rapporti con i creditori particolari
Giovanni Barbara, Professore straordinario di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e dell’impresa dell’Università LUM Giuseppe Degennaro. Direttore scientifico e Direttore responsabile della Rivista scientifica Corporate Governance
L’A. analizza il tema, all’interno delle società di persone, dei rapporti tra creditori particolari dei soci e la società, nello specifico con riferimento alla regolamentazione delle condizioni alle quali i primi possano agire sulla quota o sugli utili di pertinenza di un socio verso il quale vantino un credito personale rimasto insoddisfatto ovvero sulle possibili azioni conservative.
The Author gives an overview of the issue, within partnerships, of the relationship between particular creditors of partners and the company. Specifically, with reference to the regulation of the conditions under which the former may act on the share or profits pertaining to a partner against whom they have a personal claim that has remained unsatisfied, or on the possible conservative actions.
Keywords: partnership – particular creditors – conservative actions.
1. L’area concernente i rapporti con i “creditori particolari”
Uno dei fronti su cui si manifesta l’autonomia patrimoniale (ancorché imperfetta) delle società di persone concerne l’area dei rapporti tra la società (e il suo patrimonio) e i “creditori particolari” (ovverosia i creditori personali) dei soci.
Proprio dall’autonomia patrimoniale, correlata alla soggettività giuridica dell’ente, discende invero il principio generale per il quale, pur con le differenziazioni di cui si dirà in appresso, il patrimonio sociale costituisce una garanzia esclusiva dei creditori sociali, i quali, su quel patrimonio, non sono quindi soggetti al concorso dei creditori particolari del socio [1].
1.1. Divieto di compensazione e differenziazione tra tipi sociali
(A) Divieto di compensazione. Una prima regola di carattere generale è quella per cui «Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio» (art. 2271 c.c.).
Si tratta di regola che, in tutta evidenza, [continua..]