Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La fattispecie delittuosa dell´omesso versamento IVA (di Giovanna Petrillo, Professore associato di Diritto tributario presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”)


Il saggio si incentra sui limiti alla punibilità della fattispecie delittuosa dell’omesso versamento IVA nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una impossibilità non solo assoluta, ma anche meramente relativa di adempiere ai propri obblighi di imposta. A fronte dell’eccessivo rigorismo del giudice di legittimità e del deficit in termini di “prevedibilità” delle scusanti incentrate sul profilo della colpevolezza, risulta auspicabile un intervento di riforma dell’elemento soggettivo dell’art. 10 ter, d.lgs. n. 74/2000.

Failure to pay VAT

The article analyses the limits of the punishment of the incriminating case referred to in article 10 ter d.lgs. n. 74/2000, in the hypothesis in which the taxpayer finds it impossible not only absolute but also merely relative to fulfill his tax obligations. The paper highlights the imperfections of the case-law rigor and underlines the necessity of a legislative reform that changes the subjective element of this tax crime.

Keywords: Failure to pay Vat – business crisis – punishment – foreseeability – legislative amendment.

1. L’ambito di configurabilità dell’illecito ed il disvalore insito nella condotta omissiva L’attuale formulazione dell’art. 10 ter del d.lgs. n. 74/2000 presenta alcune importanti criticità in termini di limiti di punibilità nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una impossibilità non solo assoluta, ma anche meramente relativa di adempiere al proprio obbligo di imposta. In merito, sulla scorta di una discutibile anticipazione del disvalore penale della fattispecie, un consolidato orientamento del Supremo collegio amplia l’irrilevanza della crisi di liquidità rispetto alla consumazione del delitto in parola, amplificando, così, il grave rischio di punire condotte essenzialmente colpose. Come è noto – a fronte della sostanziale inadeguatezza della tecnica di legislazione “panpenalisistica” e dei connessi rischi tipicamente disfunzionali di un diritto penale ipertrofico che caratterizzavano la precedente esperienza relativa alla lotta all’evasione fiscale – l’impianto originariamente delineato dal d.lgs. 24 marzo 2000, n. 74 si fondava su un ristretto catalogo di ipotesi criminose maggiormente incentrate sulle fattispecie di pericolo concreto per gli interessi dell’erario, connotate da rilevante offensività e da dolo specifico di evasione [1]. Pur tuttavia, disallineandosi dai richiamati principi funzionali alla previsione della sanzione penale quale extrema ratio, il legislatore ha, in un’epoca successiva all’approvazione del d.lgs. n. 74/2000, ritenuto meritevole di sanzione penale tanto l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all’art. 10 bis, quanto l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui al successivo art. 10 ter [2]. Dette fattispecie di omesso versamento criminalizzano, infatti, il mero inadempimento dell’obbligazione al versamento dei tributi in favore dell’Erario sganciandosi da coefficienti psicologici pregnanti [3] e caratterizzandosi per un grado di insidiosità decisamente minore rispetto alle condotte di evasione, in quanto, a differenza di queste ultime, il contribuente presenta al Fisco dichiarazioni veritiere limitandosi, poi, per svariate ragioni che prescindono da qualsiasi finalità fraudolenta, ad essere inadempiente rispetto a mere obbligazioni pecuniarie. L’art. 10 ter, è strutturato come reato omissivo proprio [4], istantaneo e di mera condotta, punibile a titolo di dolo generico (che potrebbe anche assumere la forma del dolo eventuale) essendo richiesta la semplice consapevolezza della condotta omissiva e non anche il fine specifico di evadere le imposte che invece necessariamente caratterizza le altre tipologie di reati tributari, risultando, pertanto, sufficiente la coscienza e la volontà di non versare all’Erario l’IVA riscossa sulle [continua..]

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