Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di Diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Federica Famà)


INDICAZIONI APPLICATIVE E INTERPRETATIVE Giurisprudenza Ammesso il rimborso dell’euroritenuta nel caso di voluntary disclosure – Con la Sentenza del 12 gennaio 2023, n. 804, la Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui, in applicazione della normativa comunitaria – prevalente su quella interna – e, in particolare, dell’art. 14, Direttiva 2003/48/CE, recepito dall’art. 10, d.lgs. n. 84/2005, deve riconoscersi il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute in conto corrente presso una banca svizzera da un soggetto fiscalmente residente in Italia, che abbia aderito, in relazione a tali interessi, alla procedura di “collaborazione volontaria” (c.d. voluntary disclosure), la quale consentiva, mediante una dichiarazione confessoria spontanea, di regolarizzare la propria posizione usufruendo di un trattamento sanzionatorio più favorevole. Invero, l’art. 10, d.lgs. n. 84/2005, in deroga a quanto previsto dall’art. 165, TUIR – che nega il diritto al rimborso delle imposte pagate all’estero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero –, riconosce il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero anche nel caso in cui, a seguito di autodenunzia spontanea del contribuente, il reddito considerato, inizialmente non dichiarato, venga sottoposto a tassazione in Italia. Il documento è reperibile al seguente link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20230112/snciv@s50@a2023@n00804@tS.clean.pdf. Non è responsabile per l’accertamento divenuto definitivo l’erede che abbia rinunciato all’eredità – Con la Sentenza del 19 dicembre 2022, n. 37064, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di responsabilità degli eredi per i debiti tributari del de cuius, affermando che – atteso che tale responsabilità presuppone l’assunzione della qualità di erede e, inoltre, che, ai sensi dell’art. 521 c.c., la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo sin dall’apertura della successione – il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché il versamento delle relative somme sia richiesto con avviso di accertamento notificato dopo l’aper­tura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Infatti, sottolineano i giudici, la notifica dell’avviso di accertamento costituisce pur sempre un atto amministrativo inidoneo ad incidere sul presupposto impositivo, che, in quanto tale, non può acquistare il valore vincolante tipico della definitività nei confronti di un soggetto solo potenzialmente legittimato passivo dell'imposta, laddove venga [continua..]

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