Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Le evoluzioni normative della disciplina del bilancio (di Maurizio Irrera, Professore ordinario di Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Torino)


Il lavoro si sofferma sull’evoluzione legislativa della normativa italiana in materia di bilancio, concentrandosi in particolare sull’influenza esercitata su di essa dai principi contabili nazionali ed internazionali.

 

Normative changes in Italian accounting rules

The paper analyzes normative changes to Italian accounting rules, with a particular focus on the influence of national and international accounting standards on Italian legislation.

Keywords: Financial statements – accounting standards.

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1. Premessa L’odierna disciplina del bilancio di esercizio rappresenta l’ultima tappa di un percorso che, attraverso alcune oscillazioni, connota il diritto del commercio da circa otto secoli e che, soprattutto negli ultimi quarant’anni, è stata caratterizzata dal succedersi di interventi di riforma, sovente ispirati dal legislatore comunitario, i quali ne hanno modificato – anche radicalmente – la struttura. Il presente contributo si propone di ripercorrere brevemente i passaggi fondamentali che hanno caratterizzato l’evoluzione della normativa contabile sino ai tempi più recenti. La ricognizione muoverà dalle disposizioni del Codice di commercio [1], per poi soffermarsi sulla normativa codicistica, sulle sue principali modifiche e integrazioni, nonché sulle linee interpretative di fondo emerse in sede giurisprudenziale. Alcune riflessioni conclusive, infine, saranno dedicate all’in­fluenza esercitata nel tempo dai principi contabili sulla normativa in materia di bilancio. 2. Il bilancio nel Codice di commercio Nel Codice di commercio la disciplina del bilancio era contenuta in poche, scarne, disposizioni. La principale era l’art. 176, secondo comma, c. comm., secondo cui: «il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte» [2]. Il primo comma della norma completava la previsione stabilendo che nel bilancio dovessero essere indicati necessariamente il capitale sociale e la somma dei versamenti effettuati nonché di quelli in ritardo. Ma, al di là di tali disposizioni – integrate da quanto previsto dall’art. 177 c. comm. per le società creditizie ed assicuratrici [3] – nulla era prescritto in merito al contenuto minimo obbligatorio del bilancio [4]. Anzi, l’art. 89, primo comma, n. 6), c. comm. demandava ogni relativa decisione ai soci, limitandosi a prevedere che l’atto costitutivo o lo statuto delle società indicassero: «le norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti». Ne consegue che, salvo l’obbligo di dimostrare con evidenza e verità gli utili e le perdite, le modalità di redazione del bilancio e di indicazione dei valori delle relative voci erano rimesse all’autonomo senso di responsabilità degli amministratori, i quali al più erano tenuti a seguire le indicazioni fornite dai soci in sede di costituzione della società. Dal che conseguiva un certo relativismo nell’indicazione dei valori di bilancio, che dipendeva altresì dalle finalità perseguite dal bilancio medesimo. In altri termini, il bilancio relativo allo stesso esercizio avrebbe potuto contenere valori differenti laddove lo stesso fosse stato redatto in una prospettiva di liquidazione della società o, diversamente, al fine di [continua..]

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